Buongiorno,
nel caso in cui sia accertato che un ncc abbia perso il requisito della rimessa e sia stato avviato il procedimento di revoca della licenza concedendo un termine per eventuali osservazioni, se il titolare provvede a prendere in locazione una nuova rimessa una volta scaduto perfino il termine per le osservazioni dell'avvio del procedimento come si deve procedere?
Fatta salva l'eventuale sanzione per la violazione commessa per inosservanza art. 3 e 11 L.21(sosp. ruolo per un mese) oltre alla esigua sanzione pecuniaria per la violazione del regolamento comunale,
Si deve ugualmente procedere alla revoca oppure si può prendere atto della "conformazione"?
Grazie
Buongiorno,
nel caso in cui sia accertato che un ncc abbia perso il requisito della rimessa e sia stato avviato il procedimento di revoca della licenza concedendo un termine per eventuali osservazioni, se il titolare provvede a prendere in locazione una nuova rimessa una volta scaduto perfino il termine per le osservazioni dell'avvio del procedimento come si deve procedere?
Fatta salva l'eventuale sanzione per la violazione commessa per inosservanza art. 3 e 11 L.21(sosp. ruolo per un mese) oltre alla esigua sanzione pecuniaria per la violazione del regolamento comunale,
Si deve ugualmente procedere alla revoca oppure si può prendere atto della "conformazione"?
Grazie
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Si procede alla decadenza.
Il termine deve essere perentorio e quindi una "sanatoria successiva" non ha efficacia e la decadenza (non revoca) va accertata ex tunc (effetto retroattivo).