Egregio Dottore, nel mio Comune stanno afiorando produttori agricoli che vendono i propri prodotti sull'uscio o all'interno di box auto posti a livello della strada.
E' pur vero che la normativa prevede che possa utilizzare locali a loro disposizione senza essere soggetti alle "ristrettezze" commerciali (ossai agibilità, destinazione commerciale etc.) purchè abbiano i requisiti igienico-sanitari.
Ma secondo Lei è possibile utilizzare i garage per vendere prodotti della terra?
Grazie
Dottore approfondendo un pochino la questione ho visto che il ministero politiche agricole nell'agosto 2015 ha emesso un parere secondo il quale non si può vendere su aree a disposizione dei produttori agricoli che non facciano parte dell'azienda agricola. Faccio l'avvocato del diavolo. Si può vendere prodotto della terra, secondo lei, in un garage dell'abitazione dell'imprenditore /produttore agricolo se questi nella sua abitazione ha fissato la sede legale dell'azienda agricola? (nella maggior parte dei casi fanno così)., I locali della sede legale rientrano tra i locali dell'azienda??? Grazie
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Dottore approfondendo un pochino la questione ho visto che il ministero politiche agricole nell'agosto 2015 ha emesso un parere secondo il quale non si può vendere su aree a disposizione dei produttori agricoli che non facciano parte dell'azienda agricola. Faccio l'avvocato del diavolo. Si può vendere prodotto della terra, secondo lei, in un garage dell'abitazione dell'imprenditore /produttore agricolo se questi nella sua abitazione ha fissato la sede legale dell'azienda agricola? (nella maggior parte dei casi fanno così)., I locali della sede legale rientrano tra i locali dell'azienda??? Grazie
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Il Dlgs 228/2001 dispone "possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica" e non limita all'azienda agricola. Il comma 2 dell'art. 4 esclude la comunicazione per la vendita nell'azienda agricola (che non è il garage) ma non esclude la vendita anche in altri spazi previa COMUNICAZIONE e rispetto di altri eventuali vincoli (destinazione, sanitario ecc...)
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Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228
Art. 4. Esercizio dell'attività di vendita
1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività.
(comma così modificato dall'art. 2-quinquies, comma 1, legge n. 81 del 2006, poi dall'art. 27, comma 1, legge n. 35 del 2012, poi dall'art. 30-bis della legge n. 98 del 2013)
a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “”;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all’invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione";
c) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
"8-bis. In conformità a quanto previsto dall’articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.
8-ter. L’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d’uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati".
3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.
4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
4-bis. La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all’invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione.
(comma introdotto dall'art. 30-bis della legge n. 98 del 2013)
5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.
8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160 mila euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 1064, legge n. 296 del 2006)
8-bis. In conformità a quanto previsto dall’articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.
(comma aggiunto dall'art. 30-bis della legge n. 98 del 2013)
8-ter. L’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d’uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.
(comma aggiunto dall'art. 30-bis della legge n. 98 del 2013)
Grazie. Ma la risoluzione 162011 del 14 settembre 2015 del ministero politiche agricole dice altro però. Come interpretarla secondo voi???
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Grazie. Ma la risoluzione 162011 del 14 settembre 2015 del ministero politiche agricole dice altro però. Come interpretarla secondo voi???
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Premessa: le risoluzioni non sono fonti del diritto, non sono idonee a fornire la corretta interpretazione della normativa ma sono un contributo utile.
Nel caso specifico la Risoluzione n. 162011 del 14 settembre 2015 è del MISE (non delle politiche agricole) e contiene l'opposto di quanto indichi.
Infatti la risoluzione citando la nota del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 2855 del 7-8-2015 che afferma "In conclusione, ad avviso dello scrivente Dipartimento, l’attuale formulazione dell’articolo 4,
comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 2001 non pone alcun limite all’esercizio della vendita diretta nel territorio della Repubblica su superficie private all’aperto ovunque esse siano ubicate purché delle stesse l’imprenditore agricolo abbia la legittima disponibilità e ferma restando, naturalmente, l’osservanza delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria come espressamente previsto dal comma 1, del citato articolo 4" giunge proprio alla conclusione che ti ho esposto (e che ritengo valida checchè ne dicano MISE e Politiche agricole).
Leggi bene