Data: 2019-05-02 11:12:40

NCC art. 10-bis c. 1 lettera b. Interpretazione.

Buongiorno,
Si chiede cortesemente come debba essere interpretato l'Art. 10-Bis c. 1 lettera b del D.L. 135/2018, laddove recita: "La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. (...) In deroga a quanto previsto dal presente comma, in ragione della specificità territoriali e delle carenze infrastrutturali, per le sole regioni Sicilia e Sardegna l'autorizzazione rilasciata in un comune della regione è valida sull'intero territorio regionale entro il quale devono essere situate la sede operativa ed almeno una rimessa"
E' giusta l'interpretazione data dal nostro ufficio che prevede che la rimessa nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, sia comunque obbligatoria, pena la decadenza come previsto anche dal nostro regolamento,  e che la deroga concerne unicamente la possibilità di avere altre autorimesse in tutto il territorio regionale anziché nella sola città metropolitana o provincia in cui è ubicato il comune che ha rilasciato la licenza?
Certa di un cortese e sollecito chiarimento si ringrazia e si porgono distinti saluti

riferimento id:49514

Data: 2019-05-02 14:42:18

Re:NCC art. 10-bis c. 1 lettera b. Interpretazione.

E' giusta l'interpretazione data dal nostro ufficio che prevede che la rimessa nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, sia comunque obbligatoria, pena la decadenza come previsto anche dal nostro regolamento,  e che la deroga concerne unicamente la possibilità di avere altre autorimesse in tutto il territorio regionale anziché nella sola città metropolitana o provincia in cui è ubicato il comune che ha rilasciato la licenza?
[color=red]CORRETTISSIMA.
non ci sono dubbi[/color]

riferimento id:49514

Data: 2019-05-02 19:53:01

Re:NCC art. 10-bis c. 1 lettera b. Interpretazione.

La cosa è confermata anche dalla circolare del Min.Int. del 28/02/2019.

La norma è scritta male ma l'art. 3 deve essere letto alla luce dell'art. 8, comma 3:
[i]3. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione[/i]

In questo caso non sono previste condizioni territoriali

ps. non citare le norme che hanno modificato la legge 21/92, cita diretamente tale legge:
Art. 3, comma 3
[i]3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019. In deroga a quanto previsto dal presente comma, in ragione delle specificità territoriali e delle carenze infrastrutturali, per le sole regioni Sicilia e Sardegna l'autorizzazione rilasciata in un comune della regione è valida sull'intero territorio regionale, entro il quale devono essere situate la sede operativa e almeno una rimessa[/i]

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