[size=18pt]Semplificazione degli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo settore
novità DECRETO "CRESCITA" - D.L. 30 aprile 2019, n. 34 in vigore dal 1/5/2019[/size]
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[color=red][b]Art. 43 Semplificazione degli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo settore [/b][/color]
1. All'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, secondo periodo, le parole «del finanziamento o
del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, in caso di
finanziamenti o contributi di importo unitario inferiore o uguale
a euro 500, entro il mese di marzo dell'anno solare successivo se
complessivamente superiori nell'anno a tale importo»;
b) al comma 3, quarto periodo, dopo le parole «contestualmente
alla sua trasmissione» sono aggiunte le seguenti: «, anche tramite
PEC,»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Ai sensi e per gli
effetti del presente articolo, sono equiparati ai partiti e movimenti
politici:
a) le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione
dei cui organi direttivi o di gestione e' determinata in tutto o in
parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, o l'attivita'
dei quali si coordina con questi ultimi anche in conformita' a
previsioni contenute nei rispettivi statuti o atti costitutivi;
b) le fondazioni, le associazioni e i comitati i cui organi
direttivi o di gestione sono composti per almeno un terzo da membri
di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che sono o
sono state, nei sei anni precedenti, membri del Parlamento nazionale
o europeo o di assemblee elettive regionali o locali di comuni con
piu' di 15.000 abitanti, ovvero che ricoprono o hanno ricoperto, nei
sei anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale,
regionale o locale, in comuni con piu' di 15.000 abitanti;
c) le fondazioni, le associazioni e i comitati che erogano
somme a titolo di liberalita' o contribuiscono in misura pari o
superiore a euro 5.000 l'anno al finanziamento di iniziative o
servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o
loro articolazioni, di membri di organi o articolazioni comunque
denominate di partiti o movimenti politici ovvero di persone titolari
di cariche istituzionali nell'ambito di organi elettivi o di
governo.»;
d) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Il comma
4, lettera b), non si applica agli enti del Terzo settore iscritti
nel Registro unico nazionale di cui all'articolo 45 del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il comma 4, lettera b), non si
applica altresi' alle fondazioni, alle associazioni, ai comitati
appartenenti alle confessioni religiose con le quali lo Stato ha
stipulato patti, accordi o intese».
2. Fino all'operativita' del Registro unico nazionale del Terzo
settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117, il requisito dell'iscrizione nel predetto registro previsto
dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.
149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.
13, s'intende soddisfatto con l'iscrizione in uno dei registri
previsti dalle normative di settore, ai sensi dell'articolo 101,
comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
3. All'articolo 1 della legge 19 gennaio 2019, n. 3, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 11, terzo periodo, le parole «entro il mese solare
successivo a quello di percezione, in apposito registro» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il mese solare successivo a quello
di percezione ovvero, in caso di contributi, prestazioni o altre
forme di sostegno di importo unitario inferiore o uguale a euro 500,
entro il mese di marzo dell'anno solare successivo se
complessivamente superiori nell'anno a tale importo, in apposito
registro numerato progressivamente e firmato su ogni foglio dal
rappresentante legale o dal tesoriere,»; al quarto periodo, le parole
«e in ogni caso l'annotazione deve essere eseguita entro il mese
solare successivo a quello di percezione» sono soppresse;
b) al comma 21 dopo le parole «e 12» sono aggiunte le seguenti:
«, primo periodo,»; alla fine del primo periodo sono aggiunte le
seguenti parole: «, se entro tre mesi dal ricevimento non ha
provveduto al versamento del corrispondente importo alla cassa delle
ammende in conformita' al comma 13» e, in fine, dopo il primo
periodo, e' aggiunto il seguente: «In caso di violazione del divieto
di cui al comma 12, secondo periodo, si applicano le sanzioni di cui
al primo periodo del presente comma se entro tre mesi dalla piena
conoscenza della sussistenza delle condizioni ostative di cui al
comma 12, secondo periodo, il partito o movimento politico non ha
provveduto al versamento del corrispondente importo alla cassa delle
ammende in conformita' al comma 13.»;
c) al comma 28, dopo il primo periodo, e' aggiunto in fine il
seguente: «E' fatto salvo quanto disposto all'articolo 5, comma
4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.»;
d) dopo il comma 28 e' aggiunto il seguente: «28-bis. In deroga
al comma 28, alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati di cui
all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, i
termini fissati al mese solare successivo dal comma 11, terzo
periodo, del presente articolo e dall'articolo 5, comma 3, del citato
decreto-legge n. 149 del 2013, si intendono fissati, salvo che per i
comitati elettorali, al secondo mese solare successivo. Alle
fondazioni, alle associazioni e ai comitati di cui al primo periodo
non si applica il comma 12, primo periodo; ai medesimi enti il comma
12, secondo periodo, non si applica in caso di elargizioni disposte
da persone fisiche maggiorenni straniere. Agli enti di cui al secondo
periodo, in caso di violazione degli ulteriori divieti di cui al
comma 12 del presente articolo, il comma 21 si applica solo in
relazione a contributi, prestazioni o altre forme di sostegno di
importo superiore nell'anno a euro 500.».
4. I termini di cui all'articolo 1, comma 28-bis, primo periodo,
della legge 19 gennaio 2019, n. 3, si applicano agli adempimenti
relativi ad elargizioni, finanziamenti e contributi ricevuti a
partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della medesima legge.
TESTO INTEGRALE: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/04/30/19G00043/sg