Erogazioni pubbliche in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE: novità D.L. 34/2019
[img width=300 height=86]http://www.unione.valdera.pi.it/storage/files/images/amm_traspa.gif?w=800&h=600&constrain&[/img]
DECRETO "CRESCITA" - D.L. 30 aprile 2019, n. 34 in vigore dal 1/5/2019
[size=18pt][b]Art. 35 - Obblighi informativi erogazioni pubbliche
[/b][/size]
1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, i commi da 125
a 129 sono sostituiti dai seguenti:
«125. A partire dall'esercizio finanziario 2018, i soggetti di
cui al secondo periodo sono tenuti a pubblicare nei propri siti
internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni
anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi,
contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere
generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria,
agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario
precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti
di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33. Il presente comma si applica:
a) ai soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio
1986, n. 349;
b) ai soggetti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206;
c) alle associazioni, Onlus e fondazioni;
d) alle cooperative sociali che svolgono attivita' a favore
degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
125-bis. I soggetti che esercitano le attivita' di cui
all'articolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative
del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli
importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi,
contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere
generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria,
agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I soggetti che redigono il bilancio
ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque
non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono
all'obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle
medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su
propri siti internet, secondo modalita' liberamente accessibili al
pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle
associazioni di categoria di appartenenza.
125-ter. A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli
obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis comporta una sanzione pari
all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000
euro, nonche' la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi
di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il
trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si
applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai
soggetti eroganti. Le sanzioni di cui al presente comma sono irrogate
dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che hanno erogato il
beneficio oppure, negli altri casi, dall'amministrazione vigilante o
competente per materia. Si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689,
in quanto compatibile.
125-quater. Qualora i soggetti eroganti sovvenzioni, sussidi,
vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura
corrispettiva, retributiva o risarcitoria di cui ai commi 125 e
125-bis siano amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano
adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 26
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al
comma 125-ter sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli
degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente
competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti di cui al
primo periodo non abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione di
cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le
somme di cui al comma 125-ter sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la lotta alla
poverta' e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386,
della legge 8 dicembre 2015, n. 208.
125-quinquies. Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis
contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui
all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la
registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente
pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai
soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della
relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione
posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis, a
condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di
obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli
aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non
tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito
internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di
categoria di appartenenza.
125-sexies. Le cooperative sociali di cui al comma 125, lettera
d), sono altresi' tenute a pubblicare trimestralmente nei propri siti
internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate
somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attivita' di
integrazione, assistenza e protezione sociale.
126. A decorrere dal 1° gennaio 2018, gli obblighi di
pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle societa' controllati
di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle
amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri
documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. In
caso di inosservanza di tale obbligo si applica una sanzione
amministrativa pari alle somme erogate.
127. Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non
rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125, 125-bis e
126 non si applica ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi,
vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura
corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al
soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo
considerato.
128. All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente: «Ove i
soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla
stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di
persone fisiche o giuridiche, vengono altresi' pubblicati i dati
consolidati di gruppo.».
129. All'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 125
a 128 le amministrazioni, gli enti e le societa' di cui ai predetti
commi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
2. Il comma 2 dell'articolo 3-quater del decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
2019, n. 12, e' abrogato.
TESTO INTEGRALE: https://buff.ly/2UYBNuE