Assunzione di personale nei Comuni - D.L. 34/2019
[b]DECRETO "CRESCITA" - D.L. 30 aprile 2019, n. 34 in vigore dal 1/5/2019[/b]
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[color=red][b]Art. 33 - Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilita' finanziaria [/b][/color]
1. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al
presente comma, anche al fine di consentire l'accelerazione degli
investimenti pubblici, con particolare riferimento in materia di
mitigazione rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole
e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e gli altri
programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a
statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni
di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio
di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa
complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri
riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore
soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia
demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate
del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista
l'assunzione, considerate al netto di quelle la cui destinazione e'
vincolata, ivi incluse, per le finalita' di cui al presente comma,
quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo
crediti di dubbia esigibilita' stanziato in bilancio di previsione.
Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le
fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio
per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di
incremento del personale in servizio per le regioni che si collocano
al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono
essere aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni
cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di personale,
al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le
predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta
superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un
percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al
conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche
applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal
2025 le regioni che registrano un rapporto superiore al valore soglia
applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del
predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del
personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27
maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per
garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno
2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle
risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa,
prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio
al 31 dicembre 2018.
2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al
presente comma, anche per le finalita' di cui al comma 1, i comuni
possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in
coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo
restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio
asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva
per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a
carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito
come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate
relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno
precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate
al netto del fondo crediti dubbia esigibilita' stanziato in bilancio
di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate
le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore
medio per fascia demografica e le relative percentuali massime
annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si
collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti
parametri possono essere aggiornati con le modalita' di cui al
secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la
spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, e le predette entrate correnti dei primi tre
titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia di cui al
primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del
suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto
valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per
cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto
superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per
cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al
trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2,
del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento
o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio
pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione
integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di
posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo
il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
TESTO INTEGRALE: https://buff.ly/2UYBNuE