Data: 2019-05-02 04:34:35

CONTRIBUTI ai Comuni per efficientamento energetico

CONTRIBUTI ai Comuni per efficientamento energetico

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DECRETO "CRESCITA" - D.L. 30 aprile 2019, n. 34 in vigore dal 1/5/2019
Art. 30 - Contributi ai comuni per interventi di efficientamento  energetico  e  sviluppo territoriale sostenibile

  1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da  emanarsi
entro venti giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono assegnati, sulla base dei criteri di cui  al  comma  2,
contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di
euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di
cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,
per la realizzazione di progetti relativi a  investimenti  nel  campo
dell'efficientamento  energetico  e  dello  sviluppo  territoriale
sostenibile.
  2. Il contributo di cui al comma 1 e' attribuito a  ciascun  Comune
sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018,
secondo i  dati  pubblicati  dall'Istituto  nazionale  di  statistica
(ISTAT), come di seguito indicato:
    a) ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000  abitanti
e' assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;
    b) ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti
e' assegnato un contributo pari ad euro 70.000,00;
    c) ai  Comuni  con  popolazione  compresa  tra  10.001  e  20.000
abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 90.000,00;
    d) ai  Comuni  con  popolazione  compresa  tra  20.001  e  50.000
abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 130.000,00;
    e) ai Comuni  con  popolazione  compresa  tra  50.001  e  100.000
abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 170.000,00;
    f) ai Comuni con popolazione superiore  compresa  tra  100.001  e
250.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 210.000,00;
    g) ai Comuni con popolazione  superiore  a  250.000  abitanti  e'
assegnato un contributo pari ad euro 250.000,00.
  3. I contributi di cui al comma 1 sono destinati ad opere pubbliche
in materia di:
    a) efficientamento  energetico,  ivi  compresi  interventi  volti
all'efficientamento  dell'illuminazione  pubblica,  al  risparmio
energetico  degli  edifici  di  proprieta'  pubblica,    nonche'
all'installazione di impianti per la produzione di energia  da  fonti
rinnovabili;
    b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi  in
materia  di  mobilita'  sostenibile,  nonche'  interventi    per
l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici  pubblici  e
patrimonio  comunale  e  per  l'abbattimento    delle    barriere
architettoniche.
  4. Il Comune beneficiario del contributo puo' finanziare una o piu'
opere pubbliche di cui al comma 3, a condizione che esse:
    a) non abbiano gia' ottenuto un finanziamento a valere  su  fondi
pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali  o  strutturali
di investimento europeo;
    b) siano aggiuntive rispetto a quelle gia' programmate sulla base
degli stanziamenti contenuti nel  bilancio  di  previsione  dell'anno
2019.
  5. Il Comune beneficiario del contributo  di  cui  al  comma  1  e'
tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 entro il
31 ottobre 2019.
  6. Il contributo e' corrisposto ai Comuni beneficiari dal Ministero
dell'economia e delle  finanze,  su  richiesta  del  Ministero  dello
sviluppo economico.
  7. L'erogazione avviene, per il 50 per cento, previa  richiesta  da
parte  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  sulla  base
dell'attestazione  dell'ente  beneficiario  dell'avvenuto  inizio
dell'esecuzione dei lavori entro il termine di cui  al  comma  5.  Il
saldo,  determinato  come  differenza  tra  la  spesa  effettivamente
sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota gia'  erogata,
nel limite  dell'importo  del  contributo  di  cui  al  comma  2,  e'
corrisposto su autorizzazione del Ministero dello sviluppo  economico
anche sulla base dei dati inseriti, nel sistema  di  monitoraggio  di
cui al comma 11 dall'ente beneficiario, in ordine al collaudo e  alla
regolare esecuzione dei lavori .
  8. Per i Comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta
e delle Province autonome di Trento e di Bolzano  i  contributi  sono
erogati per il tramite delle Autonomie speciali.
  9. I Comuni che non  rispettano  il  termine  di  cui  al  comma  5
decadono automaticamente dall'assegnazione del contributo di  cui  al
comma 1. Le relative risorse rientrano nella disponibilita' del Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione.
  10. Il Comune beneficiario da'  pubblicita'  dell'importo  concesso
dal Ministero dello sviluppo economico nella sezione «Amministrazione
trasparente» di cui al decreto legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,
sottosezione Opere pubbliche.
  11. I Comuni beneficiari monitorano la  realizzazione  finanziaria,
fisica e procedurale delle opere pubbliche attraverso il  sistema  di
monitoraggio, di cui al all'articolo 1, comma  703,  della  legge  23
dicembre  2014,  n.  190,  classificando  le  opere  sotto  la  voce
«Contributo  comuni  per  efficientamento  energetico  e  sviluppo
territoriale sostenibile - DL crescita».
  12. Considerata l'esigenza di  semplificazione  procedimentale,  il
Comune beneficiario che ottemperi agli adempimenti informativi di cui
al comma 10 e' esonerato dall'obbligo di presentazione del rendiconto
dei contributi straordinari  di  cui  all'articolo  158  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  13. Oltre ai controlli istruttori finalizzati ad attivare il flusso
dei trasferimenti in favore dei Comuni, il Ministero  dello  sviluppo
economico, anche avvalendosi  di  societa'  in  house,  effettua,  in
collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
controlli a campione sulle attivita' realizzate con i  contributi  di
cui al presente articolo, secondo  modalita'  definite  con  apposito
decreto ministeriale.
  14. Agli oneri relativi alle attivita' istruttorie e  di  controllo
derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse di
cui al comma 1, fino all'importo massimo di euro 1.760.000,00.
   
                        TABELLA DI RIPARTO
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/04/30/19G00043/sg

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