CONTRIBUTI ai Comuni per efficientamento energetico
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DECRETO "CRESCITA" - D.L. 30 aprile 2019, n. 34 in vigore dal 1/5/2019
Art. 30 - Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile
1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi
entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono assegnati, sulla base dei criteri di cui al comma 2,
contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di
euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di
cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo
dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale
sostenibile.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' attribuito a ciascun Comune
sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018,
secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), come di seguito indicato:
a) ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti
e' assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;
b) ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti
e' assegnato un contributo pari ad euro 70.000,00;
c) ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000
abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 90.000,00;
d) ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000
abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 130.000,00;
e) ai Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000
abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 170.000,00;
f) ai Comuni con popolazione superiore compresa tra 100.001 e
250.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 210.000,00;
g) ai Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e'
assegnato un contributo pari ad euro 250.000,00.
3. I contributi di cui al comma 1 sono destinati ad opere pubbliche
in materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti
all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio
energetico degli edifici di proprieta' pubblica, nonche'
all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in
materia di mobilita' sostenibile, nonche' interventi per
l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e
patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere
architettoniche.
4. Il Comune beneficiario del contributo puo' finanziare una o piu'
opere pubbliche di cui al comma 3, a condizione che esse:
a) non abbiano gia' ottenuto un finanziamento a valere su fondi
pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali
di investimento europeo;
b) siano aggiuntive rispetto a quelle gia' programmate sulla base
degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno
2019.
5. Il Comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 e'
tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 entro il
31 ottobre 2019.
6. Il contributo e' corrisposto ai Comuni beneficiari dal Ministero
dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero dello
sviluppo economico.
7. L'erogazione avviene, per il 50 per cento, previa richiesta da
parte del Ministero dello sviluppo economico sulla base
dell'attestazione dell'ente beneficiario dell'avvenuto inizio
dell'esecuzione dei lavori entro il termine di cui al comma 5. Il
saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente
sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota gia' erogata,
nel limite dell'importo del contributo di cui al comma 2, e'
corrisposto su autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico
anche sulla base dei dati inseriti, nel sistema di monitoraggio di
cui al comma 11 dall'ente beneficiario, in ordine al collaudo e alla
regolare esecuzione dei lavori .
8. Per i Comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta
e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono
erogati per il tramite delle Autonomie speciali.
9. I Comuni che non rispettano il termine di cui al comma 5
decadono automaticamente dall'assegnazione del contributo di cui al
comma 1. Le relative risorse rientrano nella disponibilita' del Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione.
10. Il Comune beneficiario da' pubblicita' dell'importo concesso
dal Ministero dello sviluppo economico nella sezione «Amministrazione
trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
sottosezione Opere pubbliche.
11. I Comuni beneficiari monitorano la realizzazione finanziaria,
fisica e procedurale delle opere pubbliche attraverso il sistema di
monitoraggio, di cui al all'articolo 1, comma 703, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, classificando le opere sotto la voce
«Contributo comuni per efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile - DL crescita».
12. Considerata l'esigenza di semplificazione procedimentale, il
Comune beneficiario che ottemperi agli adempimenti informativi di cui
al comma 10 e' esonerato dall'obbligo di presentazione del rendiconto
dei contributi straordinari di cui all'articolo 158 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
13. Oltre ai controlli istruttori finalizzati ad attivare il flusso
dei trasferimenti in favore dei Comuni, il Ministero dello sviluppo
economico, anche avvalendosi di societa' in house, effettua, in
collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
controlli a campione sulle attivita' realizzate con i contributi di
cui al presente articolo, secondo modalita' definite con apposito
decreto ministeriale.
14. Agli oneri relativi alle attivita' istruttorie e di controllo
derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse di
cui al comma 1, fino all'importo massimo di euro 1.760.000,00.
TABELLA DI RIPARTO
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/04/30/19G00043/sg