Nuove imprese a tasso zero, Smart & Start e Digital Transformation
DECRETO "CRESCITA" - D.L. 30 aprile 2019, n. 34 in vigore dal 1/5/2019
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[color=red][b]Art. 29 - Nuove imprese a tasso zero, Smart & Start e Digital Transformation [/b][/color]
1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «della durata massima di
otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «della durata massima di
dieci anni» e, infine, e' aggiunto il seguente periodo: «Nel caso di
imprese costituite da almeno trentasei mesi e da non oltre sessanta
mesi, la percentuale di copertura delle spese ammissibili e'
innalzata al 90 per cento del totale e le agevolazioni possono essere
concesse ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea»;
b) all'articolo 3, comma 1, lettera a) le parole: «dodici mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «sessanta mesi»;
c) all'articolo 4, le parole: «e fatti salvi le esclusioni e i
limiti previsti dal regolamento e dalle relative disposizioni
modificative di cui all'articolo 2, comma 1» sono soppresse e, in
fine, e' aggiunto il seguente periodo: «L'importo massimo delle spese
ammissibili e' innalzato a 3 milioni di euro per le imprese
costituite da almeno trentasei mesi e da non oltre sessanta mesi.
Sono fatte salve le limitazioni derivanti dall'applicazione della
disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.»;
d) dopo l'articolo 4-bis e' inserito il seguente: «Art. 4-ter
(Cumulo). - 1. Le agevolazioni di cui al presente Capo possono essere
cumulate con altri aiuti di Stato anche de minimis, nei limiti
previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di
riferimento.».
2. Per garantire il tempestivo adeguamento alle disposizioni di cui
al comma 1 e individuare modalita' atte a consentire la maggiore
efficacia dell'intervento, con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, e' ridefinita la disciplina di attuazione della
misura di cui al Capo 0I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
185, prevedendo anche, per le imprese di piu' recente costituzione,
l'offerta di servizi di tutoraggio e la copertura dei costi iniziali
di gestione, per una percentuale comunque non superiore al 20 per
cento del totale delle spese ammissibili. Fino all'entrata in vigore
delle predette disposizioni attuative, alle iniziative agevolate ai
sensi del medesimo decreto legislativo continua ad applicarsi la
disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. Al fine di garantire la piena accessibilita' agli interventi per
l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali e il contenimento
degli oneri amministrativi e finanziari a carico delle imprese
beneficiarie, il Ministro dello sviluppo economico procede con propri
decreti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e sulla base dei criteri di cui al comma 4, alla
revisione della disciplina attuativa degli strumenti di competenza,
con particolare riferimento agli interventi per le aree di crisi
industriale agevolati ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181, e
all'intervento in favore delle start-up innovative di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 264 del 13
novembre 2014. Ai medesimi fini il Ministero dello sviluppo economico
fornisce, ove necessario, specifiche direttive ai soggetti gestori
dei singoli interventi.
4. La revisione di cui al comma 3 e' improntata alla
semplificazione e accelerazione delle procedure di accesso,
concessione e erogazione delle agevolazioni, anche attraverso
l'aggiornamento delle modalita' di valutazione delle iniziative e di
rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari, nonche'
all'incremento dell'efficacia degli interventi, con l'individuazione
di modalita' di intervento piu' adeguate al contesto di riferimento e
idonee a consentire l'ampia partecipazione dei soggetti interessati,
anche mediante una revisione degli impegni finanziari richiesti ai
proponenti, nonche', per gli interventi di riqualificazione delle
aree di crisi industriale, atte a favorire la partecipazione anche
finanziaria degli enti e soggetti del territorio.
5. Al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei
processi produttivi delle imprese, di micro, piccola e media
dimensione, con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono
stabiliti i criteri, le condizioni e le modalita' per la concessione
di agevolazioni finanziarie nella misura massima del 50 per cento dei
costi ammissibili definite nei limiti stabiliti dal Regolamento (UE)
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 ovvero dell'articolo
29 del Regolamento UE 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
6. Le agevolazioni di cui al comma 5 sono dirette a sostenere la
realizzazione dei progetti di trasformazione tecnologia e digitale
aventi le seguenti caratteristiche:
a) essere diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti
individuate nel piano Impresa 4.0 (advanced manufacturing solutions,
addittive manufacturing, realta' aumentata, simulation, integrazione
orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecuruty,
big data e analytics);
b) presentare un importo di spesa almeno pari a 200 mila euro.
7. Per l'accesso alle agevolazioni di cui al comma 5 le imprese
devono possedere, alla data di presentazione della domanda di
agevolazione, le seguenti caratteristiche:
a) essere iscritte e risultare attive nel Registro delle imprese;
b) operare in via prevalente/primaria nel settore manifatturiero
e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere;
c) avere conseguito nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo
bilancio approvato e depositato un importo dei ricavi delle vendite e
delle prestazioni pari almeno a euro 500 mila;
d) aver approvato e depositato almeno due bilanci;
e) non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi
in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.
8. Per la concessione delle agevolazioni di cui ai commi da 5 a 7
e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2019 e 2020 per la concessione di contributi a fondo perduto e sono
destinati 80 milioni di euro a valere sulle disponibilita' del Fondo
per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, con legge 7
agosto 2012, n. 134, per la concessione di finanziamenti agevolati.
9. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 8, pari a 10 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e in termini di fabbisogno e
indebitamento netto pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, a 10,5
milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2021 al 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 50.
TESTO INTEGRALE: https://buff.ly/2UYBNuE