Dismissioni immobiliari enti territoriali - novità dal 1/5/2019
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DECRETO "CRESCITA" - D.L. 30 aprile 2019, n. 34
[color=red][b]Art. 25 - Dismissioni immobiliari enti territoriali
[/b][/color]
1. All'articolo 1, comma 423, lettera d) della legge 30 dicembre
2018 n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola «proprieta'» sono aggiunte le seguenti: «degli
Enti territoriali e»;
b) dopo la parola «Pubbliche amministrazioni», le parole «diverse
dagli Enti territoriali» sono soppresse.
2. All'articolo 1, comma 425 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
le parole «e, in assenza del debito, o comunque per la parte
eventualmente eccedente, al Fondo per ammortamento dei titoli di
Stato» sono sostituite dalle seguenti: «e, limitatamente agli enti
non territoriali, in assenza del debito, o comunque per la parte
eventualmente eccedente, al Fondo per ammortamento dei titoli di
Stato».
[b]TESTO INTEGRALE: https://buff.ly/2UYBNuE[/b]
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[i]L. 30/12/2018, n. 145
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.
Art. 1 - Comma 423
In vigore dal 1 gennaio 2019
423. Il piano di cui al comma 422 ricomprende:
a) immobili di proprietà dello Stato, non utilizzati per finalità istituzionali, individuati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia del demanio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) immobili di proprietà dello Stato in uso al Ministero della difesa, diverso dall'abitativo, non più necessari alle proprie finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione, individuati con uno o più decreti del Ministro della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
c) immobili di proprietà dello Stato per i quali sia stata presentata richiesta di attribuzione ai sensi dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, accolta dall'Agenzia del demanio e per i quali l'ente non abbia adottato la prescritta delibera, salvo che non vi provveda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
d) immobili ad uso diverso da quello abitativo di proprietà di altre pubbliche amministrazioni, diverse dagli enti territoriali, come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che i suddetti enti possono proporre ai fini dell'inserimento nel piano di cessione.[/i]