[size=14pt]CARBURANTI: pagamenti elettronici e commissioni nel D.L. 34/2019[/size]
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Art. 16 Credito d'imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici
da parte di distributori di carburante [/b][/color]
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 924, della legge 27
dicembre 2017, n. 205 valgono con riferimento alle cessioni di
carburanti effettuate nei confronti sia di esercenti attivita'
d'impresa, arte e professioni sia di consumatori finali. Nel caso in
cui gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante non
contabilizzino separatamente le commissioni addebitate per le
transazioni effettuate diverse da quelle per cessioni di carburante,
il credito d'imposta di cui al citato 1, comma 924, della legge n.
205 del 2017, spetta per la quota parte delle commissioni calcolata
in base al rapporto tra il volume d'affari annuo derivante da
cessioni di carburante e il volume d'affari annuo complessivo.
TESTO INTEGRALE: https://buff.ly/2UYBNuE