[size=18pt]TRIBUTI LOCALI - definizione agevolata nel D.L. 34/2019
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DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34
Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. (19G00043)
(GU Serie Generale n.100 del 30-04-2019) note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/05/2019
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/04/30/19G00043/sg
Art. 15 Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali
1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni,
delle province, delle citta' metropolitane e dei comuni, non riscosse
a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo
unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto 14
aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli
enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo
53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i predetti enti
territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con le forme previste dalla
legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a
disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative
alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni,
danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo
mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali
stabiliscono anche:
a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non puo'
superare il 30 settembre 2021;
b) le modalita' con cui il debitore manifesta la sua volonta' di
avvalersi della definizione agevolata;
c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore
indica il numero di rate con il quale intende effettuare il
pagamento, nonche' la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti
cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare
agli stessi giudizi;
d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il
concessionario della riscossione trasmette ai debitori la
comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle
somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate
e la scadenza delle stesse.
3. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i
termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme
oggetto di tale istanza.
4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento
dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui e' stato dilazionato
il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e
riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per
il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i
versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo
complessivamente dovuto.
5. Si applicano i commi 16 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge
23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2018, n. 136.
6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di
Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente
articolo avviene in conformita' e compatibilmente con le forme e con
le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.
TESTO INTEGRALE: https://buff.ly/2UYBNuE