DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34
Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.
(GU n.100 del 30-4-2019)
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[color=red][b]Art. 13 Vendita di beni tramite piattaforme digitali [/b][/color]
[color=red][b] 1. Il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di
un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una
piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di
beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno
dell'Unione europea e' tenuto[/b][/color] a trasmettere entro il mese successivo
a ciascun trimestre, secondo modalita' stabilite con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate, per ciascun fornitore i
seguenti dati:
a) la denominazione, la residenza o il domicilio, l'indirizzo di
posta elettronica;
b) il numero totale delle unita' vendute in Italia;
c) a scelta del soggetto passivo, per le unita' vendute in Italia
l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di
vendita.
2. Il primo invio di dati deve essere effettuato nel mese di luglio
2019.
3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 e' considerato debitore
d'imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o
ha trasmesso in modo incompleto, i dati di cui al comma 1, presenti
sulla piattaforma, se non dimostra che l'imposta e' stata assolta dal
fornitore.
[b] 4. Le disposizioni di cui all'articolo 11-bis, commi da 11 a 15,
del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, acquistano
efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.[/b] Il soggetto passivo che ha
facilitato tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un
mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le
vendite a distanza di cui di cui all'articolo 11-bis, commi da 11 a
15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nel periodo
compreso tra il 13 febbraio 2019 e la data di entrata in vigore delle
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, invia i dati relativi a
dette operazioni nel mese di luglio 2019, secondo modalita' che
saranno determinate con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate
di cui al comma 1.
5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano fino al 31
dicembre 2020.
TESTO INTEGRALE: https://buff.ly/2UYBNuE
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[i]D.L. 14/12/2018, n. 135 - Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione come modificato dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12.
Art. 11-bis. Misure di semplificazione in materia contabile in favore degli enti locali (22)
....................
11. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, importati da territori terzi o Paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a euro 150, si considera che lo stesso soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto detti beni. (23)
12. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, effettuate nell'Unione europea da un soggetto passivo non stabilito nell'Unione europea a una persona che non è un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni. (23)
13. Ai fini dell'applicazione dei commi 11 e 12, si presume che la persona che vende i beni tramite l'interfaccia elettronica sia un soggetto passivo e la persona che acquista tali beni non sia un soggetto passivo. (23)
14. Il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza ai sensi dei commi 11 e 12 è tenuto a conservare la documentazione relativa a tali vendite. Tale documentazione deve essere dettagliata in modo sufficiente da consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri dell'Unione europea in cui tali cessioni sono imponibili di verificare che l'IVA sia stata contabilizzata in modo corretto, deve, su richiesta, essere messa a disposizione per via elettronica degli Stati membri interessati e deve essere conservata per un periodo di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata. (23)
15. Il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza ai sensi dei commi 11 e 12 è tenuto a designare un intermediario che agisce in suo nome e per suo conto, se stabilito in un Paese con il quale l'Italia non ha concluso un accordo di assistenza reciproca. (23)[/i]