Data: 2012-05-01 06:01:02

Differimento dei termini per il modello 730

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2012

Differimento per  l'anno  2012,  dei  termini  di  presentazione  del
modello 730 ai  sostituti  d'imposta,  ai  CAF  e  ai  professionisti
abilitati, del termine per la  trasmissione  in  via  telematica  dei
modelli dell'Agenzia delle entrate, del termine per la  presentazione
della denuncia dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui  premi  ed
accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, ex  articolo  12,
comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. (12A04990)

 
(GU n. 99 del 28-4-2012 )

 
 
                            IL PRESIDENTE
                    DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante  «Norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in
particolare, l'art. 12, comma 5, il quale prevede  che,  con  decreto
del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  tenendo  conto  delle
esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei  responsabili
d'imposta  o  delle  esigenze  organizzative  dell'amministrazione,
possono essere modificati i termini riguardanti gli  adempimenti  dei
contribuenti relativi a imposte e  contributi  dovuti  in  base  allo
stesso decreto;
  Vista la legge 27 luglio 2000, n.  212,  recante  «Disposizioni  in
materia di statuto dei diritti del contribuente»;
  Visto il testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, con il  quale
e' stato  approvato  il  regolamento  recante  «Norme  di  assistenza
fiscale resa dai centri per l'assistenza fiscale per le imprese e per
i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti  ai  sensi
dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241»  e,  in
particolare, gli articoli 13 e  16  dello  stesso  decreto,  recanti,
rispettivamente,  «modalita'  e  termini  di  presentazione  della
dichiarazione  dei  redditi»  e  «assistenza  fiscale  prestata  dai
CAF-dipendenti»;
  Visti gli articoli 3-bis, comma 10, e 7-quinquies del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005,  n.  248,  concernenti,  l'attivita'  di  assistenza
fiscale  prestata  rispettivamente  dagli  iscritti  nell'albo  dei
consulenti del lavoro e  in  quello  dei  dottori  commercialisti  ed
esperti contabili;
  Visto l'art. 3, del decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,
concernente l'introduzione della cedolare secca sugli affitti;
  Visto l'art.  13,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
concernente  l'anticipazione  sperimentale  dell'Imposta  municipale
propria;
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  16
gennaio  2012,  con  il  quale  e'  stato  approvato  il  modello  di
dichiarazione 730/2012 con le relative istruzioni,  che  deve  essere
presentato ai fini delle imposte sui redditi, nonche' della scheda da
utilizzare ai fini delle scelte della destinazione  dell'otto  e  del
cinque  per  mille  dell'IRPEF  da  parte  dei  soggetti  esonerati
dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi  dell'art.
1, quarto  comma,  lettera  c),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  15
luglio 2010, emanato di  concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, che ha esteso, ai sensi dall'art.  17,  comma  2,  lettera
h-ter, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le modalita' di
versamento previste dal comma 1 dello stesso articolo,  ai  pagamenti
delle somme dovute a titolo di imposte  e  di  contributi  sui  premi
assicurativi, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui
alla legge  29  ottobre  1961,  n.  1216,  in  materia  di  denuncia,
liquidazione e termini;
  Visto l'art. 9, comma 2, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216,  che
prevede, entro il 31 maggio  di  ciascun  anno,  il  termine  per  la
presentazione della denuncia dell'ammontare complessivo dei premi  ed
accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, su cui e'  dovuta
l'imposta;
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  29
dicembre 2011, che approva il modello di denuncia dell'imposta  sulle
assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati  nell'esercizio
annuale scaduto, previsto dall'art. 9 della legge 29 ottobre 1961, n.
1216;
  Visto, in particolare, il  punto  1  del  citato  provvedimento  29
dicembre 2011,  che  prevede  l'invio  telematico  all'Agenzia  delle
entrate di una comunicazione costituente parte integrante del modello
di  denuncia,  riguardante  gli  importi  annualmente  versati  alle
province, distinti per contratto ed ente di destinazione, relativi ai
contratti di assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori;
  Visto, inoltre, il punto 2 del medesimo provvedimento  29  dicembre
2011,  che  stabilisce,  a  decorrere  dalle  denunce  da  presentare
nell'anno 2012, l'utilizzo del nuovo modello  di  denuncia  integrato
dalla comunicazione riguardante gli importi annualmente versati  alle
province;
  Considerata l'opportunita' di differire i termini di  presentazione
della denuncia dell'imposta sulle  assicurazioni  per  consentire  il
corretto svolgimento degli adempimenti  connessi  alla  presentazione
della denuncia e all'invio telematico dei nuovi dati richiesti;
  Ritenuto, pertanto, opportuno disporre un differimento del predetto
termine  per  consentire  ai  soggetti  interessati  di  adeguare  le
procedure informatiche  al  fine  di  poter  effettuare  la  prevista
comunicazione degli importi versati alle province;
  Considerata l'opportunita' di differire i termini di  presentazione
delle dichiarazioni da parte dei dipendenti e pensionati  nonche'  di
trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti  che  prestano
assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, a  causa
dell'introduzione dell'Imposta  Municipale  (IMU),  dell'applicazione
della cedolare secca relativa ai contratti di locazione, al  fine  di
consentire,  tenendo  conto  delle  esigenze  dei  contribuenti  e
dell'Amministrazione  finanziaria,  il  corretto  svolgimento  degli
adempimenti  connessi  alla  presentazione  della  dichiarazione  e
all'invio telematico dei relativi dati;
  Ritenuto, pertanto, opportuno disporre un differimento dei predetti
termini per consentire ai contribuenti e  ai  soggetti  che  prestano
assistenza fiscale di fruire di un piu' congruo periodo di tempo  per
l'effettuazione dei predetti adempimenti;
 
                              Decreta:
 
                              Art. 1
 
 
          Termini per la presentazione e la trasmissione
          delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2012
 
  1. I possessori dei redditi indicati  all'art.  37,  comma  1,  del
decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  possono  presentare
l'apposita dichiarazione semplificata  e  le  schede  ai  fini  della
destinazione del 5 e dell'8 per mille dell'imposta sul reddito  delle
persone fisiche:
    a) entro il 16 maggio 2012 al proprio  sostituto  d'imposta,  che
intende prestare assistenza fiscale;
    b) entro  il  20  giugno  2012  ad  un  CAF-dipendenti  o  ad  un
professionista abilitato, unitamente alla  documentazione  necessaria
all'effettuazione delle operazioni di controllo.
  2.  I  sostituti  d'imposta  che  prestano  l'assistenza  fiscale
provvedono a consegnare al sostituito, entro il 15 giugno 2012, copia
della  dichiarazione  elaborata  ed  il  relativo  prospetto  di
liquidazione.
  3. I CAF-dipendenti ovvero i professionisti abilitati,  nell'ambito
delle attivita' di assistenza fiscale di cui all'art.  34,  comma  4,
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvedono a:
    a) consegnare al contribuente, entro  il  2  luglio  2012,  copia
della  dichiarazione  elaborata  ed  il  relativo  prospetto  di
liquidazione;
    b) comunicare, entro il 12 luglio 2012, il risultato finale delle
dichiarazioni;
    c) effettuare, entro il 12 luglio 2012, la  trasmissione  in  via
telematica all'Agenzia delle entrate delle  dichiarazioni  presentate
ai sensi dell'art. 13 del regolamento di cui al decreto del  Ministro
delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

       
     

                              Art. 2
 
 
            Termini per la presentazione della denuncia
                  dell'imposta sulle assicurazioni
 
  Il termine del 31 maggio,  indicato  nell'art.  9  della  legge  29
ottobre 1961, n. 1216, per la presentazione del modello  di  denuncia
dell'imposta  sulle  assicurazioni  dovuta  sui  premi  ed  accessori
incassati nell'esercizio annuale scaduto, e' prorogato, limitatamente
all'anno in corso, al 2 luglio 2012.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 26 aprile 2012
 
                                                Il Presidente: Monti

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