PRIVACY: Diffusione di dati sulla salute di dipendente sul sito del Comune
[b]La Cassazione esamina un caso di diffusione da parte del Comune dei dati relativi alla salute di una dipendente attraverso la pubblicazione on line di una determina e approfondisce il rapporto tra la trasparenza on line e la protezione dei dati personali-privacy.[/b]
[color=red][b]Cass. civ., Sez. II, 4 aprile 2019, n. 9382[/b][/color]
http://www.quotidianopa.leggiditalia.it/quotidiano_home.html#news=PKQT0000213792
Sentenza: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190404/snciv@s20@a2019@n09382@tS.clean.pdf
La tutela del dato sensibile prevale su una generica esigenza di trasparenza amministrativa sia sotto il profilo
costituzionalmente rilevante della valutazione degli interessi in discussione sia sotto quello della sostanziale elusione della normativa sulla protezione dei dati personali, accentuata nel caso dei dati sensibili, ove si dovesse far prevalere una generica esigenza di trasparenza amministrativa nemmeno
concretamente argomentata e provata.
Il Consigliere estensore Peraltro, la giurisprudenza di questa Corte ha sancito che nella nozione di trattamento, ai sensi dell'art. 4 I lett.a) del codice della privacy, sono compresi l'estrazione dei dati ed il successivo utilizzo.
Queste attività , se non precedute da idonea informativa sul trattamento dei dati personali e dalla acquisizione del consenso del titolare, integrano due illeciti amministrativi previsti dagli artt. 13, 23, 130,161, 162 comma 2 bis e 167 del codice della privacy, riferiti alla omessa informativa ed alla non assentita comunicazione automatizzata (Cass. 24.6.2014 n.
14326). E' consolidato il principio che i dati sensibili idonei a rilevare lo stato di salute possono essere trattati dai soggetti pubblici soltanto mediante modalità organizzative che rendano non identificabile l'interessato.
L'accoglimento del motivo comporta la cassazione con rinvio della sentenza, anche per le spese.