ALGORITMO è atto amministrativo informatico - CdS 8/4/2019
[b]In definitiva, dunque, l’algoritmo, ossia il software, deve essere considerato a tutti gli effetti come un “atto amministrativo informatico”.[/b]
[color=red][b]Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 8 aprile 2019, n. 2270[/b][/color]
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[color=red][b]PASSAGIO PRINCIPALE DELLA SENTENZA[/b][/color]
8.2 - L’utilizzo di procedure “robotizzate” non può, tuttavia, essere motivo di
elusione dei princìpi che conformano il nostro ordinamento e che regolano lo
svolgersi dell’attività amministrativa.
Difatti, la regola tecnica che governa ciascun algoritmo resta pur sempre una regola
amministrativa generale, costruita dall’uomo e non dalla macchina, per essere poi
(solo) applicata da quest’ultima, anche se ciò avviene in via esclusiva. Questa regola
algoritmica, quindi:
- possiede una piena valenza giuridica e amministrativa, anche se viene declinata in
forma matematica, e come tale, come si è detto, deve soggiacere ai principi generali
dell’attività amministrativa, quali quelli di pubblicità e trasparenza (art. 1 l. 241/90),
di ragionevolezza, di proporzionalità, etc.;
- non può lasciare spazi applicativi discrezionali (di cui l’elaboratore elettronico è
privo), ma deve prevedere con ragionevolezza una soluzione definita per tutti i casi
possibili, anche i più improbabili (e ciò la rende in parte diversa da molte regole
amministrative generali); la discrezionalità amministrativa, se senz’altro non può
essere demandata al software, è quindi da rintracciarsi al momento dell’elaborazione
dello strumento digitale;
- vede sempre la necessità che sia l’amministrazione a compiere un ruolo ex ante di
mediazione e composizione di interessi, anche per mezzo di costanti test,
aggiornamenti e modalità di perfezionamento dell’algoritmo (soprattutto nel caso di
apprendimento progressivo e di deep learning);
- deve contemplare la possibilità che – come è stato autorevolmente affermato – sia
il giudice a “dover svolgere, per la prima volta sul piano ‘umano’, valutazioni e
accertamenti fatti direttamente in via automatica”, con la conseguenza che la
decisione robotizzata “impone al giudice di valutare la correttezza del processo
automatizzato in tutte le sue componenti”.