MANSIONI SUPERIORI - Cons. Stato Sez. III, Sent., 29-03-2012, n. 1872
1. In primo grado la ricorrente esponeva di essere dipendente della Usl n.3 di Fiorenzuola d'Arda e in servizio presso la Usl di Piacenza con la qualifica di assistente sociale coordinatore e che, in attesa dell'espletamento di un concorso per la copertura di dirigente di 1 qualifica dirigenziale ex D.P.R. n. 347 del 1983 presso il servizio sociale, con ordinanza n.52 del 3.10.1988 il presidente del comitato di gestione conferiva alla medesima l'incarico di responsabile del servizio sociale. Pertanto, a far data dal 4.10.1988, la ricorrente svolgeva mansioni superiori partecipando all'ufficio di direzione.
Con note in data 2.3.1993 e 21.3.1994 la ricorrente chiedeva il pagamento della differenza di trattamento economico tra la qualifica rivestita (VII) e quella dirigenziale di responsabile di servizio sociale di cui svolgeva le funzioni nonché per le mansioni espletate all'ufficio di direzione.
All'inerzia della amministrazione la ricorrente adiva il Tar Emilia Romagna, sede di Parma, che accoglieva la richiesta della ricorrente relativamente alla indennità spettante per la partecipazione all'ufficio di direzione condannando l'amministrazione al relativo pagamento, ma respingeva la richiesta relativa al pagamento della differenza di trattamento economico previsto per la qualifica di responsabile del servizio sociale corrispondente alle funzioni effettivamente svolte.
La ricorrente ricorreva quindi in appello deducendo la violazione dell'art. 29 del D.P.R. n. 761 del 1979, dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2126 c.c. in base ai quali lo svolgimento di mansioni superiori in un posto vacante determina in favore del dipendente il diritto al trattamento economico corrispondente alla attività espletata.
Le amministrazioni intimate non si sono costituite.
All'udienza di trattazione del 2 marzo 2012 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. L'appello non merita accoglimento.
E' pur vero che costituisce jus receptum che per il riconoscimento del diritto alle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori da parte di un dipendente di Usl sono necessari, ex art. 29 D.P.R. n. 761 del 1979, due essenziali requisiti, consistenti nel previo incarico formale da parte dell'organo competente e nell'esistenza di un posto vacante e disponibile nel ruolo e che nella fattispecie sussistono entrambi i requisiti richiesti, giacché nel periodo preso in considerazione era vacante il posto in questione ed il presidente del comitato di gestione della Usl n.3, con ordinanza n.52 del 1988 (cfr. anche nota del 28.7.1994 n.2005 del direttore generale della Asl di Piacenza), aveva attribuito all'interessata, in assenza del titolare, le funzioni proprie del posto stesso.
3. Cionondimeno deve tuttavia osservarsi che il riconoscimento del diritto retributivo dei dipendenti delle unità sanitarie locali, in seguito allo svolgimento di mansioni superiori, sussiste solo ove queste ultime appartengano a qualifica funzionale immediatamente più elevata di quella dagli stessi rivestita.
Nei casi come quello di specie, cioè di svolgimento per saltum di mansioni superiori, dato che la ricorrente, inquadrata nel settimo livello chiede il riconoscimento di retribuzione di prima qualifica dirigenziale, non è consentita tale l'attribuzione di differenze retributive, in quanto il principio di equa retribuzione sancito dall'art.36 della Costituzione e sulla cui base la giurisprudenza è pervenuta al riconoscimento al lavoratore del diritto ad un poziore trattamento economico, va contemperato con altri principi costituzionali ed in specie con quello del buon andamento dei pubblici uffici sancito dall'art. 97 della Costituzione.
Tale principio, infatti, risulterebbe compromesso ove, nell'ambito del pubblico impiego, fosse consentita un'acritica e indiscriminata valorizzazione, sia pure ai soli fini retributivi ex art. 2126 del codice civile, delle prestazioni svolte dal dipendente con l'astratta possibilità di pervenire all'inaccettabile conseguenza che non potrebbe, in ipotesi, negarsi l'adeguamento del trattamento economico a un dipendente di modesto profilo funzionale che sia stato chiamato a svolgere mansioni di qualifica apicale.
In realtà, la destinazione del dipendente a mansioni superiori alla sua qualifica è stata sempre concepita, proprio in omaggio al surricordato principio costituzionale di buon andamento dei servizi pubblici, come episodio del tutto eccezionale, connotato dal duplice limite della temporaneità dell'utilizzazione del dipendente nelle più elevate funzioni e dell'idoneità professionale del medesimo a svolgere mansioni eccedenti la qualifica rivestita.
Orbene, quanto a tale ultima condizione, la capacità professionale per le superiori mansioni è stata presuntivamente riconosciuta al dipendente di qualifica funzionale immediatamente inferiore in base alla comune regola d'esperienza che il titolare di una determinata qualifica sia, di norma, in possesso di sufficiente preparazione tecnica per svolgere compiti propri della qualifica immediatamente superiore, mentre uguale valutazione non può essere fatta per dipendenti inquadrati in livelli inferiori come nel caso dell'odierna ricorrente, inquadrata nella settima qualifica.
4. Né il diritto ad un corrispettivo per l'espletamento di mansioni superiori può fondarsi sull'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. dell'amministrazione, non sussistendo i presupposti dell'azione generale di arricchimento, in quanto l'esercizio di mansioni superiori alla qualifica rivestita svolto durante l'ordinaria prestazione lavorativa non reca alcuna effettiva diminuzione patrimoniale in danno del dipendente, ossia il c.d. depauperamento, che dell'azione è requisito essenziale.
5. In conclusione l'appello non merita accoglimento mentre non è luogo a pronunzia quanto alle spese non essendosi costituite le amministrazioni.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.