E’ sorto un dubbio sulla procedura da seguire per il recupero delle somme relative ad un giudizio di lavoro avviato da un ex dirigente comunale. Il giudice del lavoro di primo grado ha respinto il ricorso e condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il ricorrente ha presentato appello avverso la sentenza di primo grado e chiesto di sospendere il pagamento delle spese in attesa delle definizione del grado di appello che ovviamente deciderà anche sulle spese processuali. Il sindaco è concorde con la richiesta di attendere la definizione dell’appello anche perché il pagamento avverrebbe salvo ripetizione delle somme all’esito dell’appello. La ripetizione verrebbe chiesta all’Ente o ai singoli avvocati?
L’avvocatura comunale è per chiedere il pagamento delle somme nell’immediato, senza attendere l’esito dell’appello e a tal fine ha già inviato una nota in tal senso all’avvocato del ricorrente.
I dubbi sono:
quali sono i limiti della procura ricevuta dall’avvocatura comunale?
Il sindaco può esprimersi formalmente nel senso sopra descritto, chiedendo all’avvocatura di attendere l’esito del giudizio di appello?
L’avvocatura, nella nota inviata in relazione alla necessità che si provveda subito al pagamento, sulla mera notifica della sentenza, ha fatto riferimento a generiche motivazioni sulle esigenze organizzative e contabili dell’Ufficio Avvocatura oltreché alla situazione finanziaria continente dell’Ente
E’ sorto un dubbio sulla procedura da seguire per il recupero delle somme relative ad un giudizio di lavoro avviato da un ex dirigente comunale. Il giudice del lavoro di primo grado ha respinto il ricorso e condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il ricorrente ha presentato appello avverso la sentenza di primo grado e chiesto di sospendere il pagamento delle spese in attesa delle definizione del grado di appello che ovviamente deciderà anche sulle spese processuali. Il sindaco è concorde con la richiesta di attendere la definizione dell’appello anche perché il pagamento avverrebbe salvo ripetizione delle somme all’esito dell’appello. La ripetizione verrebbe chiesta all’Ente o ai singoli avvocati?
L’avvocatura comunale è per chiedere il pagamento delle somme nell’immediato, senza attendere l’esito dell’appello e a tal fine ha già inviato una nota in tal senso all’avvocato del ricorrente.
I dubbi sono:
quali sono i limiti della procura ricevuta dall’avvocatura comunale?
Il sindaco può esprimersi formalmente nel senso sopra descritto, chiedendo all’avvocatura di attendere l’esito del giudizio di appello?
L’avvocatura, nella nota inviata in relazione alla necessità che si provveda subito al pagamento, sulla mera notifica della sentenza, ha fatto riferimento a generiche motivazioni sulle esigenze organizzative e contabili dell’Ufficio Avvocatura oltreché alla situazione finanziaria continente dell’Ente
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Meglio un uovo oggi!
La scelta dell'avvocatura è ragionevole, non onerosa e non determina alcuna controindicazione.
Il Sindaco può certo dare indicazione diversa, ma non vedo il fondamento e si espone a rischi di responsabilità contabile in caso di inadempienza successiva.