Data: 2019-04-18 07:17:58

firma digitale - disposizione legislativa

sul ns sito vi è la comunicazione che non viene accettata una pratica suap che ha  la procura per la firma e non la firma digitale del dichiarante SCIA.
Mi chiedono quale disposizione legislativa afferma quanto scritto sul sito suap.

In attesa di risposta urgente, ringrazio e auguro Buone Feste

riferimento id:49386

Data: 2019-04-20 07:35:48

Re:firma digitale - disposizione legislativa


sul ns sito vi è la comunicazione che non viene accettata una pratica suap che ha  la procura per la firma e non la firma digitale del dichiarante SCIA.
Mi chiedono quale disposizione legislativa afferma quanto scritto sul sito suap.

In attesa di risposta urgente, ringrazio e auguro Buone Feste
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Se manca la firma dell'interessato (digitale o autografa) allora l'istanza non è imputabile allo stesso.
Il procuratore speciale NON può autocertificare di operare per conto del delegato senza che risulti alcuna sottoscrizione dello stesso SULLA PRATICA SUAP o sulla procura speciale che però contenga chiara indicazione dei contenuti della prastica (cioè che sia sottoscritta DOPO la compilazione della pratica).

Altrimenti si ha una DELEGA IN BIANCO non prevista dall'ordinamento in quanto solo il PROCURATORE GENERALE (e non speciale) ha questi poteri.

riferimento id:49386

Data: 2019-04-23 07:41:36

Re:firma digitale - disposizione legislativa

Aggiungo:

IN CASO DI SCANSIONI DI DOCUMENTI FIRMATI:
D.Lgs. 07/03/2005, n. 82
Codice dell'amministrazione digitale.
Art. 22. Copie informatiche di documenti analogici
...
2. [i][u]Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, [b]se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato[/b][/u], secondo le Linee guida[/i]


INOLTRE NON VA SOTTOVALUTATO IL TEMA DELLA CONSERVAZIONE DELL'ORIGINALE DELLA PROCURA.
Va infatti ricordato che qualora un procuratore chiuda la sua attività, non ha alcun obbligo di conservare i documenti, nè tanto meno, a differenza dei notai, di inviare i propri archivi all’Archivio di Stato.
Non è pertanto garantita la conservazione nel tempo dell’originale della procura speciale (e la fotocopia allegata alla pratica per la Corte di Cassazione non ha validità ai fini della perizia grafologica).


INFINE va ricordato che l'art. 38 c. 3-bis del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 dispone che "[i][b]Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze[/b], progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi [b]può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo[/b][/i]", e quindi si può conferire il [b]potere di rappresentanza[/b] per formare e presentare istanze, non SOLO per sottoscriverle in nome e per conto di...

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