Un Comune ha dato in concessione ad una Associazione la gestione di un centro per l'infanzia istituito ai sensi della LR Toscana n. 32/2002. Al momento della concessione l'immobile era agibile sia con riferimento alla normativa antincendio che antisismica.
Qualora nel corso della concessione, l'evoluzione normativa abbia comportato il venir meno dell'agibilità dell'immobile, quali sono le azioni che l'amministrazione deve compiere? Quali conseguenze comporterebbe relativamente al contratto sottoscritto?
Un Comune ha dato in concessione ad una Associazione la gestione di un centro per l'infanzia istituito ai sensi della LR Toscana n. 32/2002. Al momento della concessione l'immobile era agibile sia con riferimento alla normativa antincendio che antisismica.
Qualora nel corso della concessione, l'evoluzione normativa abbia comportato il venir meno dell'agibilità dell'immobile, quali sono le azioni che l'amministrazione deve compiere? Quali conseguenze comporterebbe relativamente al contratto sottoscritto?
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Ovviamente proprietario (comune) e consessionario devono attivarsi, ciascuno per quanto di competenza, per rendere agibile l'immobile sia sotto il profilo AMMINISTRATIVO che CIVILISTICO.
Quindi occorre che il Comune si accolli le spese di straordinaria amministrazione necessarie (salvo diverso accordo) e il concessionario le altre.
Nelle more occorre valutare la SOSPENSIONE delle attività svolte (il Comune deve valutarlo sia come proprietario responsabile in solido che come autorità pubblica) ....