Data: 2019-04-16 14:33:23

Art. 42 L. 62/2018

Ciao,
all'art. citato in oggetto si fa riferimento alla possibilità, per un dipendente/collaboratore, di essere presente nell'attività di commercio su aree pubbliche esercitata dal titolare ed in sua assenza ( LR Toscana 62/2018 - art. 42.)
Mi confronto con voi in merito per due quesiti:
- Che tipo di collaborazione viene accettata? Il dipendente è chiaro ...meno chiaro è cosa si intenda per collaboratore. E' da leggersi come collaborazione familiare o può essere considerata valida anche la collaborazione tra imprese? Che tipo di collaborazione posso pensare per quest'ultima fattispecie?
- L'articolo si applica anche per la partecipazione a fiere vero?

Grazie mille

riferimento id:49364

Data: 2019-04-17 19:20:42

Re:Art. 42 L. 62/2018

E’ chiaro che il significato della condizione deve rappresentare una qualcosa di circoscritto altrimenti la legge avrebbe indicato la possibilità dell’esercizio in assenza del titolare in modo generico.

Secondo me non può trattarsi di altra impresa. Questo a prescindere se fra l’impresa assente e la impresa sostitutiva sia intercorso un accordo scritto di collaborazione (joint venture ecc.). In caso di esercizio di altra impresa sarebbe, piuttosto, una sostituzione di soggetto che implicherebbe un subingresso o procedura simile.

Quindi, sempre a parere mio, sono ok tutte le forme di lavoro subordinato o parasubordinato, dai voucher PrestO ai alle [b]collaborazioni [/b]familiari e alle [b]collaborazione[/b] ai sensi del jobs act, vedi qua (ad esempio):
https://www.guidafisco.it/collaborazioni-coordinate-continuative-jobs-act-1391

Le disposizioni di cui trattasi riguardano l'esercizo del commercio su AAPP in generale, quindi le puoi applicare a tutte le fattispecie

riferimento id:49364
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it