Data: 2019-04-16 10:55:07

SCIA TEMPORANEA DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE


    Buongiorno, gradirei per cortesia un chiarimento in merito all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande temporanea.
La SCIA temporanea di cui all'art. 41 della legge Regione Puglia del 2015 può inoltrarla un soggetto che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 71, comma 6 del d. lgs.vo 59/2010 e titolare di un esercizio di vicinato per la vendita di prodotti alimentari?  O è necessario che il soggetto sia in possesso di SCIA/Autorizzazione per somministrazione su area pubblica?
Nel caso specifico il titolare di una macelleria ha prodotto al SUAP una SCIA temporanea di somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica, non accolta dal predetto SUAP.
In attesa, ringrazio 

riferimento id:49361

Data: 2019-04-18 05:05:01

Re:SCIA TEMPORANEA DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE



    Buongiorno, gradirei per cortesia un chiarimento in merito all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande temporanea.
La SCIA temporanea di cui all'art. 41 della legge Regione Puglia del 2015 può inoltrarla un soggetto che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 71, comma 6 del d. lgs.vo 59/2010 e titolare di un esercizio di vicinato per la vendita di prodotti alimentari?  O è necessario che il soggetto sia in possesso di SCIA/Autorizzazione per somministrazione su area pubblica?
Nel caso specifico il titolare di una macelleria ha prodotto al SUAP una SCIA temporanea di somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica, non accolta dal predetto SUAP.
In attesa, ringrazio
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CHIUNQUE può fare scia per somministrazione temporanea, sia titolare o meno di precedente attività di commercio, somministrazione, altro.
QUI il problema è l'occupazione del suolo pubblico e la necessità che tu l'assegni con BANDO ... quindi la scia è irricevibile se a monte non vi è assegnazione dell'area che potrai anche aprire a titolari di negozi!

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