Buongiorno.
Un pubblico esercizio ha presentato una SCIA per pubblico spettacolo.
L'ufficio commercio ha fatto atto di diffida perchè la SCIA era irregolare.
I titolari del Bar, fregandosene, hanno continuato a programmare eventi senza mai presentare nulla e creando molti problemi di schiamazzi etc (con denunce alla Procura per disturbo).
Ora secondo Lei sulla scorta della precedente diffida si può procedere con il 650 c.p. (che non era stato però richiamato nella stessa)?
Oppure (a parte la sanzione ex art. 68 tulps e 666 cp già redatta) si deve fare ulteriore diffida con avvertimento ex art. 650 c.p.?
Rientra tale ipotesi nel 650 c.p.?
Tale diffida la posso fare io della polizia locale o necessariamente il responsabile dell'Ufficio Commercio?
Grazie
Buongiorno.
Un pubblico esercizio ha presentato una SCIA per pubblico spettacolo.
L'ufficio commercio ha fatto atto di diffida perchè la SCIA era irregolare.
I titolari del Bar, fregandosene, hanno continuato a programmare eventi senza mai presentare nulla e creando molti problemi di schiamazzi etc (con denunce alla Procura per disturbo).
Ora secondo Lei sulla scorta della precedente diffida si può procedere con il 650 c.p. (che non era stato però richiamato nella stessa)?
Oppure (a parte la sanzione ex art. 68 tulps e 666 cp già redatta) si deve fare ulteriore diffida con avvertimento ex art. 650 c.p.?
Rientra tale ipotesi nel 650 c.p.?
Tale diffida la posso fare io della polizia locale o necessariamente il responsabile dell'Ufficio Commercio?
Grazie
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650 si applica alle sole ordinanze sindacali ... non a quelle dirigenziali
Se la scia è stata dichiarata inefficace occorre fare 666 c.p. per ogni manifestazione o evento, con relativa ordinanza ingiunzione e messa a ruolo!
Grazie :)
riferimento id:49324Scusi dottore se mi intrometto.
Ho una situazione simile ma il Sindaco del mio Comune dice che non è competenza sua firmare l'ordinanza perchè l'art. 50 tuel parla di contingibile ed urgente e secondo lui il caso non rientra nella fattispecie.
Ma con relazioni della P.S. sul distrurbo e denunce secondo Lei non eirntra questa situazione?
Scusi dottore se mi intrometto.
Ho una situazione simile ma il Sindaco del mio Comune dice che non è competenza sua firmare l'ordinanza perchè l'art. 50 tuel parla di contingibile ed urgente e secondo lui il caso non rientra nella fattispecie.
Ma con relazioni della P.S. sul distrurbo e denunce secondo Lei non eirntra questa situazione?
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CONFERMO ... se non c'è contingibilità ed urgenza non spetta al Sindaco ... quindi eventuale ordinanza dirigenziale ha poco valore (non essendo assistita dal 650). Vanno fatti VERBALI per sanzione pecuniaria, anche uno al giorno!!!!!!!!!!!
Grazie. Ma forse c'è una via d'uscita. Il comma 7 art. 50 introdotto dalle sicurezza urbana nel 2017...
riferimento id:49324
Grazie. Ma forse c'è una via d'uscita. Il comma 7 art. 50 introdotto dalle sicurezza urbana nel 2017...
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NO, il 50 comma 7 èè ordinanza non contingibile ed urgente "a carattere normativo", cioè valida per TUTTE LE ATTIVITA' o tutte le attività di una zona. Comunque è Sindacale e comunque non coperta dal 650 c.p.
[color=red][b]7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. Il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.[/b][/color]