Data: 2019-04-12 08:32:22

commercio su aree pubbliche parere su certificato penale

Salve a tutti, è arrivato in ufficio il casellario giudiziale di un ambulante che partecipa al mercato cittadino e che allego alla presente, con i tempi bibblici di risposta da parte dei tribunali lo stesso è arrivato dopo che all'ambulante è stata rilasciata autorizzazione e concessione per subentro su un posteggio in affittanza.
Dal casellario risultano provvedimenti di una certa gravità.
Secondo voi i requisiti di accesso e di esercizio delle attivita' commerciali previsti dal D.L.vo n° 59/2010 art. 71 sono rispettati? in caso negativo come dobbiamo procedere?
Grazie mille per la sempre generosa e professionale collaborazione.
Buona giornata e buon lavoro.

riferimento id:49316

Data: 2019-04-12 18:15:11

Re:commercio su aree pubbliche parere su certificato penale


Salve a tutti, è arrivato in ufficio il casellario giudiziale di un ambulante che partecipa al mercato cittadino e che allego alla presente, con i tempi bibblici di risposta da parte dei tribunali lo stesso è arrivato dopo che all'ambulante è stata rilasciata autorizzazione e concessione per subentro su un posteggio in affittanza.
Dal casellario risultano provvedimenti di una certa gravità.
Secondo voi i requisiti di accesso e di esercizio delle attivita' commerciali previsti dal D.L.vo n° 59/2010 art. 71 sono rispettati? in caso negativo come dobbiamo procedere?
Grazie mille per la sempre generosa e professionale collaborazione.
Buona giornata e buon lavoro.
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Abbiamo dovuto rimuovere l'allegato in quanto i dati personali potevano risultare leggibili. ATTENZIONE a non pubblicare tali dati, meglio TAGLIARE il documento prima di scansionarlo e NON USARE il pennarello nero che sullo scanner comunque rende visibile i tratti sottostanti!

riferimento id:49316

Data: 2019-04-13 12:43:12

Re:commercio su aree pubbliche parere su certificato penale

Scusate per l'inconveniente pensavo non si leggessero i dati sensibili.

Grazie.

riferimento id:49316

Data: 2019-04-15 07:46:15

Re:commercio su aree pubbliche parere su certificato penale

Inserisco quanto indicato nel casellario giudiziario:
- 22.04.2016 sentenza della corte d'appello di Venezia irrevocabile il 13.06.2017.
- conferma della sentenza emessa in data 27.07.2015 dal G.U.P. Tribunale di Venezia,
- dichiarato inammissibile il ricorso dalla Corte di Cassazione di Roma in data 13.06.2017,
1° reato DETENZIONE E CESSIONE ILLECITE DI SOSTANZE STUPEFACENTI (art. 73/c. 1 del DPR n° 309 del 09/10/1990 (commesso il 15/10/2014).
Circostanza: art. 73/c. 4 del DPR n° 309 del 09/10/1990.
Dispositivo: ATTENUANTI GENERICHE art. 62 bis C.P. reclusione anni 3 e mesi 8, multa di 18.000,00 euro.
Pena accessoria: INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI PER ANNI 5.
Misure di sicurezza: CONFISCA E DISTRUZIONE DI QUANTO SEQUESTRATO.
Provvedimento succesivo emesso durante l'esecuzione del provvedimento:
- 14/07/2017 con Ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Venezia disposta la riduzione pena per liberazione anticipata, giorni 45.
Dal 15/04/2015 al 14/10/2015.
Pena ridotta per concessione liberazione anticipata speciale: giorni 75 dal 15.10.2014 al 14.04.2015.
Totale provvedimenti presi: 1

Attendo un vostro parere, se con questi provvedimenti presenti sul casellario giudiziario, si possa effettuare il commercio su area pubblica al mercato cittadino su posteggio fissso.

Grazie mille per la Vostra sempre preziosa collaborazione.

riferimento id:49316

Data: 2019-04-18 04:24:55

Re:commercio su aree pubbliche parere su certificato penale


Inserisco quanto indicato nel casellario giudiziario:
- 22.04.2016 sentenza della corte d'appello di Venezia irrevocabile il 13.06.2017.
- conferma della sentenza emessa in data 27.07.2015 dal G.U.P. Tribunale di Venezia,
- dichiarato inammissibile il ricorso dalla Corte di Cassazione di Roma in data 13.06.2017,
1° reato DETENZIONE E CESSIONE ILLECITE DI SOSTANZE STUPEFACENTI (art. 73/c. 1 del DPR n° 309 del 09/10/1990 (commesso il 15/10/2014).
Circostanza: art. 73/c. 4 del DPR n° 309 del 09/10/1990.
Dispositivo: ATTENUANTI GENERICHE art. 62 bis C.P. reclusione anni 3 e mesi 8, multa di 18.000,00 euro.
Pena accessoria: INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI PER ANNI 5.
Misure di sicurezza: CONFISCA E DISTRUZIONE DI QUANTO SEQUESTRATO.
Provvedimento succesivo emesso durante l'esecuzione del provvedimento:
- 14/07/2017 con Ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Venezia disposta la riduzione pena per liberazione anticipata, giorni 45.
Dal 15/04/2015 al 14/10/2015.
Pena ridotta per concessione liberazione anticipata speciale: giorni 75 dal 15.10.2014 al 14.04.2015.
Totale provvedimenti presi: 1

Attendo un vostro parere, se con questi provvedimenti presenti sul casellario giudiziario, si possa effettuare il commercio su area pubblica al mercato cittadino su posteggio fissso.

Grazie mille per la Vostra sempre preziosa collaborazione.
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Il soggetto NON ha i requisiti sia per il COMMERCIO che per la SOMMINISTRAZIONE (art. 71 comma 1 lett. b Dlgs 59/2010)
[color=red][b]b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;[/b][/color]

La condizione ostativa cesserà automaticamente il[color=red][b] 15/10/2020[/b][/color]

riferimento id:49316

Data: 2019-04-20 16:03:02

Re:commercio su aree pubbliche parere su certificato penale

Considerando che il soggetto ha presentato in comune una SCIA di subingresso barrando di avere i requisiti morali, visto l'art. 21 (disposizioni sanzionatorie) della Legge n° 241/1990, che prevede la contestazione dell'art. 483 del C.P. (falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico), trattandosi di un delitto, se lo stesso ha barrato la casella per ignoranza, negligenza e leggerezza, secondo Voi occorre procedere comunque con la denuncia penale? o è sufficiente l'applicazione del capo IV-bis della Legge n° 241/1990 con la perdita dell'efficacia del provvedimento amministrativo conseguente alla SCIA e sua conseguente revoca ?
Grazie mille per la Vostra preziosa risposta.

riferimento id:49316

Data: 2019-04-23 04:26:21

Re:commercio su aree pubbliche parere su certificato penale


Considerando che il soggetto ha presentato in comune una SCIA di subingresso barrando di avere i requisiti morali, visto l'art. 21 (disposizioni sanzionatorie) della Legge n° 241/1990, che prevede la contestazione dell'art. 483 del C.P. (falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico), trattandosi di un delitto, se lo stesso ha barrato la casella per ignoranza, negligenza e leggerezza, secondo Voi occorre procedere comunque con la denuncia penale? o è sufficiente l'applicazione del capo IV-bis della Legge n° 241/1990 con la perdita dell'efficacia del provvedimento amministrativo conseguente alla SCIA e sua conseguente revoca ?
Grazie mille per la Vostra preziosa risposta.
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Non spetta a tre verificare se vi è dolo o colpa (che esclude il reato) o l'esistenza di altre condizioni (tenuità del fatto).
Se vi è discordanza e non vi è manifesto errore si procede a decadenza e segnalazione alla procura (TU NON CONTESTI il 483, fai CNR).

[color=red][b]T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, 25/02/2019, n. 2456
La falsità delle dichiarazioni, ai fini della revoca del permesso di soggiorno, non necessitano, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000, dell'accertamento penale definitivo del reato di falso, atteso che l'autorità amministrativa può procedere ad una autonoma valutazione, che, se condotta in ossequio dei criteri di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro, non è soggetta al sindacato di questo.[/b][/color]

riferimento id:49316

Data: 2019-05-21 10:34:58

Re:commercio su aree pubbliche parere su certificato penale

In merito alla Vostra risposta, in cui mi confermate che il soggetto non ha i requisiti sia per il commercio che per la somministrazione mi sorge un dubbio: l'art. 71/c. 1 lett. b del Dlg 59/2010 prevede che "coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a 3 anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale".
Nel mio caso trattandosi di violazione dell'art. 73/c. 1 del DPR n° 309 del 09.10.1990 la pena va da 6 a 20 anni, avendo il soggetto a proprio carico una sentenza dichiarata non ricorribile dalla Corte di Cassazione pari a 3 anni e 8 mesi per l'applicazione delle attenuanti generiche, non ha, in concreto, subito una pena superiore al minimo edittale che è di 6 anni.
Il mio ragionamento è corretto? ha pertanto i requisiti per il commercio su area pubblica e non ha dichiarato il falso nella SCIA presentata al SUAP?
Grazie come sempre per l'aiuto che date.
Buon lavoro

riferimento id:49316

Data: 2019-05-22 06:06:47

Re:commercio su aree pubbliche parere su certificato penale


In merito alla Vostra risposta, in cui mi confermate che il soggetto non ha i requisiti sia per il commercio che per la somministrazione mi sorge un dubbio: l'art. 71/c. 1 lett. b del Dlg 59/2010 prevede che "coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a 3 anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale".
Nel mio caso trattandosi di violazione dell'art. 73/c. 1 del DPR n° 309 del 09.10.1990 la pena va da 6 a 20 anni, avendo il soggetto a proprio carico una sentenza dichiarata non ricorribile dalla Corte di Cassazione pari a 3 anni e 8 mesi per l'applicazione delle attenuanti generiche, non ha, in concreto, subito una pena superiore al minimo edittale che è di 6 anni.
Il mio ragionamento è corretto? ha pertanto i requisiti per il commercio su area pubblica e non ha dichiarato il falso nella SCIA presentata al SUAP?
Grazie come sempre per l'aiuto che date.
Buon lavoro
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CONFERMIAMO la correttezza del ragionamento. La prima risposta era stata fuorviata dalla pena applicata (superiore a tre anni) senza aver verificato quello che era il minimo edittale nella disciplina di settore (6 anni).
Se la pena in concreto applicata è superiore a 3 anni ma comunque inferiore al minimo edittale il reato non è comunque ostativo.

riferimento id:49316
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