Per la vidimazione del registro di un'agenzia di affari, presentata al SUAP,necessita obbligatoriamente la marca da bollo sulla richiesta e se si in base a quale norma?
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Per la vidimazione del registro di un'agenzia di affari, presentata al SUAP,necessita obbligatoriamente la marca da bollo sulla richiesta e se si in base a quale norma?
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CONSIGLIO di gestire la pratica attraverso il meccanismo dell'AUTOVIDIMAZIONE. In pratica l'interessato autocertifica di aver vidimato il registro e trasmette il modello allegato debitamente compilato (dal 29 marzo per PEC).
L'autovidimazione è esente da bollo.
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Ecco una risposta che avevo dato tempo fa nel vecchio forum
In caso di vidimazione NON vi è chiarezza sull'applicazione del BOLLO perchè potrebbe ritenersi applicabile l'imposta di bollo di 14,62 ogni 100 pagine (quindi mai sulla richiesta ma solo sul registro). In questo caso si applicherebbe rigorosamente quanto previsto dalla normativa sull'imposta di bollo.
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I registri TULPS non sono soggetti a bollo per la VIDIMAZIONE
sabato 29 settembre 2007
Nel riportare la seguente circolare (che si riferisce a specifici registri ma che vale anche per gli altri registri tulps quali quelli per cose usate e agenzie d'affari ecc...) confermo la piena utilizzabilità della autovidimazione (comunque anch'essa non soggetta a bollo) e rimango a disposizione per ogni quesito che vorrete formulare nel FORUM.
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Ministero dell'interno - Circolare n. 557/PAS.12501.10100(1)1 del 10 febbraio 2006
Ministero dell'interno
Dipartimento della pubblica sicurezza
Ufficio per l'amministrazione generale
Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale
Si comunica che con parere n. 954-10755/2006 del 9 febbraio u.s. l'Agenzia delle entrate - Direzione centrale normativa e
contenzioso (settore fiscalità indiretta e internazionale - Ufficio Registro ed altri tributi indiretti) ha fornito risposta, nei
termini che di seguito si riassumono, ad una istanza di interpello formulata da questo dicastero, al fine di chiarire se all'atto
della bollatura dei registri delle operazioni giornaliere delle armerie o dei depositi esplosivi, previsti rispettivamente dagli
artt. 35 e 55 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773 del 1931), sia dovuta la tassa di concessione governativa e/o se i predetti registri
debbano essere assoggettati all'imposta di bollo nella misura di euro 14,62 ogni cento pagine.
Il predetto Ufficio nella citata risposta ha chiarito che i registri in parola non sono ricompresi né tra quelli di cui all'art. 2215
del codice civile, né tra quelli indicati all'art. 16 della tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972.
Tanto premesso, l'Agenzia delle entrate ha espresso il proprio parere nel senso che i registri di cui agli artt. 35 e 55 del
T.U.L.P.S., all'atto della vidimazione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, non sono soggetti ad alcuna imposta.
Nel raccomandare la puntuale applicazione, si resta in attesa di cortese assicurazione.
Il Capo della Polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
De Gennaro
Il Direttore dell'Ufficio per l'amministrazione generale
Cazzella
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ANCHE IN BASE A QUANTO SOPRA RIPORTATO A MIO AVVISO LE DISPOSIZIONI SUL BOLLO non si applicano ai registri soggetti a vidimazione comunale (vedi qui: http://www.leotron.com/mercatino-usato/mercatino-registro-affari/ ).
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Ecco perchè consiglio la strada certa dell'AUTOVIDIMAZIONE che sicuramente non soggiace ad imposta di bollo.
Quindi:
1) suggerisco di non chiedere il bollo
2) suggerisco ancora di più di non fare vidimazione ma di applicare la procedura di autovidimazione.
IN QUESTO CASO USA QUESTO MODELLO:
http://www.omniavis.it/components/com_joomlaboard/uploaded/files/modellovidimazioneregistrinew3.doc
salve,
ho lettto solo ora questo argomento di discussione.
Per quanto riguarda le Questure, a seguito di quesito al Ministero, premesso che non accettano autovidimazione dei registri di p.s. (120, 128 tups e fino a quando erano ancora previsti quelli per gli internet point) e per quello degli autodemolitori (anche se ammetto toglierebbe parecchio lavoro) ormai da tempo non si chiede piu' la marca (ormai contrassegno telematico) in quanto non dovuta, per gli stessi motivi per cui nel 2006 il M.I. emise la nota circolare anche se allora limitata ai soli registri delle armerie.
Saluti
[b][size=18pt]Il Ministero dell'Interno riconosce la validità dell'AUTOVIDIMAZIONE DEI REGISTRI TULPS:[/size][/b]
[color=red][b]Nota n. 557/PAS/U/009438/12015(1) del 20 giugno 2017, Ministero Interno[/b][/color]
http://buff.ly/2tU0L5e
Prendo atto del parere reso dal m.i., purtroppo non circolarizzato sinora alle questure sebbene anche loro interessate dalla materia per i registri ex art.120 tulps delle 4 tipologie di agenzie di affari di competenza ancora questorile e per quelli ex art.128 collegati alle licenze 127 tulps (che ritengo vadano a sparire visto quanto prevede ora il dlgs 92/17).
Da valutare se lo stesso "ragionamento" possa essere applicato anche ai registri degli autodemolitori tuttora vidimato dalle questure.
Stesso discorso per quelli ex art.135 tulps delle prefetture per gli investigatori privati.
Ad ogni modo, atteso che il parere in questione non fa alcun cenno al noto decreto previsto sin dal 2001 dall'art.16 reg. Esec, tulps e mai emanato, ritengo che questo metta una pietra tombale sulla questione.
[color=red][b]Il REGISTRO delle cose antiche/usate è IN VIGORE - Consiglio di Stato 2/3/2018 [/b][/color]
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APPROFONDIMENTO: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=43931.0