Un ambulante del settore alimentare con concessione nel mercato mi chiede se può somministrare/vendere caffè e vino.
Secondo quanto prevede il 1° comma dell'art. 39 della L.R. 62/2018 è previsto il consumo sul posto - somministrazione non assistita - per chi ha l'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari però ho questi dubbi: per il caffè mi sembra sia possibile solo prepararlo in anticipo e poi venderlo a richiesta; per il vino mi sembra sia ancora in vigore la possibilità di vendere alcolici ma solo in recipienti chiusi ed in determinate quantità.
Comunque la c.d. somministrazione non assistita non prevede l'annotazione sul titolo abilitativo; è corretto? Grazie
Vedi qua: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=49036.0
Aggiungo che per il commercio su AAPP vige ancora il divieto (spesso ignorato) di vendere bevande alcoliche. La deroga riguarda la possibilità di venderle in recipienti chiusi di almeno 33 cl per le alcoliche e almeno di 20 cl per le superalcoliche.
Per il caffè potrei riproporti tutte le varie discussioni che sono state fatte per il commercio in sede fissa. Il MiSE dice che il caffè al momento è una cosa tipica degli esercizi di somm.ne e quindi non compreso nella possibilità della non assistita. Interpretazioni più in linea con lo spirito liberista della norma non considerano il caffè al pari di qualsiasi altra preparazione: se posso fare una spremuta o preparare un panino allora…
Vedi tu dove arrivare.
Vedi qua: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=49250.0
Non dice del caffè ma dà un’idea di come vada considerata la somministrazione non assistita