Vorrei proporre un quesito relativo a una situazione in atto in un comune della nostra giurisdizione:
un locale ha due licenze: una principale di bar e una secondaria art. 88 T.U.L.P.S rilasciato dalla Questura di Cuneo per il gioco sportivo (corner scommesse).
Inoltre, ha una S.C.I.A. rilasciata dal Comune che dà il diritto ad installare le Newslot o Awp ovvero apparecchi di tipo comma 6 lettera A del T.U.L.P.S.
L’ iscrizione al RIES, quindi, risulta come bar con punto scommesse come accessorio (corner).
In questo caso specifico, la licenza art. 88 rilasciata dalla Questura diventa un’attività secondaria consentendo, così, l’ingresso al locale anche ai minori di 18 anni che non sarebbe possibile nel caso di attività come Agenzia Scommesse.
L’entrata in vigore della Legge Regionale a novembre 2017 regola l’installazione degli apparecchi comma 6 A (SLOT) in base a dei parametri di distanza da punti considerati sensibili per tutte le attività che hanno la S.c.i.a del Comune ma come attività secondaria.
Il titolare del locale può continuare ad avere installate le slot nel locale in questione, barrando, per esempio, la casella sul modello RIES di AAMS come se l’attività di agenzia scommesse fosse prevalente, risultando così in diritto di lasciare le slot attive.
In realtà, è molto semplice capire di quale tipologia di esercizio si tratta in base al divieto di ingresso ai minori di 18 anni. Infatti, se nel locale non c’è il divieto di ingresso ai minori, significa che il bar è l’attività prevalente, delegando, in questo caso, la possibilità di potere o no lasciare installate le slot alla S.c.i.a rilasciata dal Comune e quindi soggetta alla Legge Regionale che regola la possibilità delle installazioni.
In definitiva, visto che i restanti locali pubblici rispettano la norma Regionale, il locale sopra indicato può essere sanzionato ai sensi della Legge Regionale Piemonte
Ringrazio anticipatamente.
Vorrei proporre un quesito relativo a una situazione in atto in un comune della nostra giurisdizione:
un locale ha due licenze: una principale di bar e una secondaria art. 88 T.U.L.P.S rilasciato dalla Questura di Cuneo per il gioco sportivo (corner scommesse).
[color=red]Ok, situazione non diffusissima ma abbastanza frequente[/color]
Inoltre, ha una S.C.I.A. rilasciata dal Comune che dà il diritto ad installare le Newslot o Awp ovvero apparecchi di tipo comma 6 lettera A del T.U.L.P.S.
[color=red]Ok. Da dire che il titolo ex art. 88 e il titolo ex art. 86 inteso come abilitazione tulps di pubblico esercizio (bar) già coprivano la possibilità di installare le slot e i comma 7. La scia non sarebbe stata necessaria.[/color]
L’ iscrizione al RIES, quindi, risulta come bar con punto scommesse come accessorio (corner).
In questo caso specifico, la licenza art. 88 rilasciata dalla Questura diventa un’attività secondaria consentendo, così, l’ingresso al locale anche ai minori di 18 anni che non sarebbe possibile nel caso di attività come Agenzia Scommesse.
[color=red]Sì, nei fatti non cambia nulla rispetto ad un bar con lotto e superenalotto. Spetta all'esercente non permettere la scommessa al minore.[/color]
L’entrata in vigore della Legge Regionale a novembre 2017 regola l’installazione degli apparecchi comma 6 A (SLOT) in base a dei parametri di distanza da punti considerati sensibili per tutte le attività che hanno la S.c.i.a del Comune ma come attività secondaria. Il titolare del locale può continuare ad avere installate le slot nel locale in questione, barrando, per esempio, la casella sul modello RIES di AAMS come se l’attività di agenzia scommesse fosse prevalente, risultando così in diritto di lasciare le slot attive.
[color=red]Credo tu ti riferisca alle complicate disposizioni transitorie della lr piemontese n. 9/2016 (lo comprendo leggendo alla fine del tuo quesito). Non colgo il riferimento al "novembre 2017". La lr è entrata in vigore il 20/05/2016. il 27/10/2016 è entrata in vigore la prima modifica all'art. 13, poi sono seguite altre (dicembre 2016 e dicembre 2018). Ah.., ho capito, ti riferisci alla decorrenza dell'adeguamento: 20 maggio 2016 + 18 mesi = 20/11/2017.[/color]
In realtà, è molto semplice capire di quale tipologia di esercizio si tratta in base al divieto di ingresso ai minori di 18 anni. Infatti, se nel locale non c’è il divieto di ingresso ai minori, significa che il bar è l’attività prevalente, delegando, in questo caso, la possibilità di potere o no lasciare installate le slot alla S.c.i.a rilasciata dal Comune e quindi soggetta alla Legge Regionale che regola la possibilità delle installazioni.
In definitiva, visto che i restanti locali pubblici rispettano la norma Regionale, il locale sopra indicato può essere sanzionato ai sensi della Legge Regionale Piemonte
[color=red]Ad uso di tutti i lettori del forum riporto l'art. 13 citato in versione attuale. Il riferimento all'art. 5 riguarda il rispetto delle distanze dai luoghi sensibili:
[i]1. Gli esercenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 collocati all'interno di esercizi pubblici e commerciali, di circoli privati ed in tutti i locali pubblici od aperti al pubblico si adeguano a quanto previsto dall'articolo 5 entro i diciotto mesi successivi a tale data (quindi entro il 20/11/2017).
2. I titolari delle sale da gioco e delle sa le scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano a quanto previsto dall'articolo 5 entro i tre anni successivi a tale data ovvero entro i cinque anni successivi a tale data nel caso di autorizzazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014.
2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresì ai titolari di licenza per l'esercizio delle scommesse, di cui all'articolo 88 del regio decreto 773/1931, concessa tra il 1° gennaio 2015 e il 27 ottobre 2016.
2-ter. Gli esercenti di cui al comma 1, in regola con le disposizioni di cui all'articolo 5, che successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano in contrasto per fatti sopravvenuti alle disposizioni del medesimo articolo, si adeguano entro i quattro anni successivi al verificarsi di tale situazione.
2-quater. I titolari di cui al comma 2, in regola con le disposizioni di cui all'articolo 5, che successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano in contrasto per fatti sopravvenuti alle disposizioni del medesimo articolo, si adeguano entro gli otto anni successivi al verificarsi di tale situazione.
2-quinquies. I titolari di cui al comma 2-bis, in regola con le disposizioni di cui all'articolo 5, che successivamente alla data del 27 ottobre 2016, si trovano in contrasto per fatti sopravvenuti alle disposizioni del medesimo articolo, si adeguano entro gli otto anni successivi al verificarsi di tale situazione.
3. I comuni possono prorogare fino a cinque anni la rimozione degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 qualora gli stessi siano collocati all'interno dell'unico esercizio di vendita al dettaglio di prodotti alimentari o dell'unico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande esistente nel territorio comunale.[/i]
Quindi, è chiaro che nel caso che descrivi si tratta di un esercente riconducibile al comma 1 citato. Il tuo ragionamento sta in piedi, diciamo che l'ingresso dei minori è una ulteriore prova. In ogni caso la ratio della LR è chiara, quando si parla di esercenti il riferimento è a chi gestisce le slot in qualità di già possessore di una abilitazione riconducibile all'art. 86 TULPS (bar ecc.) oppure ha presentato SCIA per l'installazione slot/comma 7 (tabaccheria, esercizio di commercio in genere). Da altro punto di vista, è chi non può essere considerato un titolare di "sala giochi" ex art. 86 TULPS né titolare di sala/agenzia di scommesse né di sala dedicata ai comma 6 né di sala bingo.
Da qui l'applicabilità della sanzione ex art. 11
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