Gare: l'accesso a documenti oscurati equivale a diniego
L’appello è stato ritenuto fondato dal Consiglio di Stato (V Sezione) con ord.za n. 2331 del 9 aprile 2019.
Il Supremo Consesso amministrativo ha infatti sottolineato che, in linea di principio, un’impresa che ha partecipato alla gara ha dunque diritto di accedere a tutti gli atti che incidono in modo diretto ed immediato del suo interesse all’aggiudicazione ed a maggior ragione qualora la richiesta concerna le dichiarazioni e la documentazione acquisita in sede di verifica dei requisiti di ordine generale, tecnico ed economico.
L’ostensione di una documentazione oscurata e comunque prodotta solo per stralci, costituisce, di fatto, un diniego sostanziale di accesso agli atti, ed appare una diretta violazione dell’art. 53, comma 6, del D.l.vo n. 50 del 2016.
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