Data: 2019-04-09 11:15:07

Pubbicità sanitaria

A seguito dell'entrata in vigore del DL 223/2006 (cosidetto Decreto Bersani) l'art. 2 prevede che  "sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali: .... OMISSIS b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine", quindi sarebbe abrogata la L. 175/1992 ed il DM di attuazione n. 657/1994. In realtà con sentenza del Consiglio di Stato n. 3467/2018 viene riportata in vita tale normativa, o ameno in parte, dato che il decreto Bersani sembra  fosse volto alla rimozione dei divieti di pubblicità per le professioni sanitarie ma non anche alla rimozione della procedimentalizzazione e del controllo su tali pratiche........ Il SUAP come si deve muovere? Rilasciamo ancora le autorizzazioni ai sensi della L 175/1992 (e della LR 85/1998) oppure le consideriamo alla stregua di tutte le altre pubblicità (insegne, impianti pubblicitari, ecc) ai sensi dell'art. 23 del codice della strada?
Antonella ::)

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Data: 2019-04-09 18:14:57

Re:Pubbicità sanitaria

A me sembra che il CdS n. 3467/2018 vada nella stessa direzione della Cassazione civili n. 3717/2012 che, al tempo, bene riassunse la questione. Ecco un sunto:

[i]L'abrogazione generale contenuta nella L. n. 248 del 2006, art. 2, lett. b, nella quale è sicuramente compresa l'abrogazione delle norme in materia di pubblicità sanitaria, di cui alla L. n. 175 del 1992, prescinde dalla natura (individuale, associativa, societaria) dei soggetti rispetto ai quali rileva l'esercizio della professione sanitaria, atteso che la stessa è attuativa dei principi comunitari volti a garantire la libertà di concorrenza e il corretto funzionamento del mercato e sarebbe illegittimo, oltre che irragionevole, limitarne la portata all'esercizio della professione in forma individuale, [b]fermo restando che, all'interno del nuovo sistema normativo, nel quale la pubblicità non è soggetta a forme di preventiva autorizzazione, gli Ordini professionali hanno il potere di verifica, al fine dell'applicazione delle sanzioni disciplinari, della trasparenza e della veridicità dei messaggio pubblicitari[/b]o". Conseguentemente, la decisione impugnata è cassata e la Commissione centrale, in applicazione del suddetto principio di diritto, dovrà giudicare se la pubblicità, posta in essere dalle due società, delle quali il Dott. P. era direttore sanitario, fosse o meno conforme a veridicità e correttezza sulla base del codice deontologico.[/i]

Quindi, è pacifico che sia venuta meno la necessità dell’autorizzazione alla pubblicità e, in questo senso, anche l’applicabilità della sanzione amm.va di cui all’art. 201 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (vedi anche l’art.  47 del d.lgs. n. 59/2010). Tuttavia, la giurisprudenza è attenta nel ricercare i limiti applicativi dell’abrogazione generica introdotta dal DL 223/2006. Con il DL 223/2006 si è posto un principio concorrenziale e non abrogazione specifica quindi è ragionevole chiedersi che cosa resta applicabile della legge 175/1992. In questo senso, le sanzioni disciplinari dell’Ordine restano applicabili in quanto tese non ad un quid anti-concorrenziale ma alla tutela del consumatore: Di tal ché si paleserebbe contraddittoria con l’intenzione manifestata un’interpretazione che invece portasse ad una riduzione della trasparenza delle informazioni in danno dell’utenza, in un settore, peraltro, vieppiù sensibile quale quello sanitario.

Resta inteso che il la pubblicità intesa come eventuale manufatto visibile dalla strada resta sottoposto al codice della strada ed, eventualmente, alla normativa edilizia e paesaggistica (anche se per molti casi si tratta di edilizia libera e non sottoposta a verifica ex DPR 31/2017)

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