Salve,
Il fatto che l'Art. 8 c. 2 del DPGR 23/2010 indichi che:
"per le piscine pubbliche e parchi acquatici sono previsti idonei ausili di accesso ed uscita dall’acqua di carattere strutturale con servizi di assistenza, per coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea"
Si può intendere con questo che per le piscine private uso collettivo non è obbligatorio che il disabile entri in vasca, altrimenti chi ha redatto la normativa avrebbe scritto "che tutte le piscine ...... ecc.." ?
Inoltre ho notato che per quanto riguarda l'abbattimento delle barriere architettoniche la normativa regionale sulle piscine (L. 8/'06 e DPGR 23/'10), richiama solo la normativa statale (Art. 5 c. 1 DPGR 23/'10 e Art. 8 c. 5 L. 8/06), e non fa alcun riferimento al DPGR 41/'09 che è proprio della Regione Toscana. Semplice dimenticanza?
Ringrazio per la risposta.
Roberto