Data: 2012-05-01 05:42:30

Acquisto e vendita di immobili da parte di amministrazioni pubbliche non locali

Acquisto e vendita di immobili da parte di amministrazioni pubbliche non locali
DECRETO 16 marzo 2012 Modalità di attuazione dell'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (GU n. 95 del 23-4-2012)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 marzo 2012
Modalita' di attuazione dell'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111. (12A04737)
 


              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto l'art. 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
che ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni  di
acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma  diretta  sia
indiretta,  da  parte  delle  amministrazioni  inserite  nel  conto
economico  consolidato  della  pubblica  amministrazione,    come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  con
l'esclusione degli enti  territoriali,  degli  enti  previdenziali  e
degli enti del servizio sanitario nazionale,  nonche'  del  Ministero
degli  affari  esteri  con  riferimento  ai  beni  immobili  ubicati
all'estero, sono subordinate alla verifica  del  rispetto  dei  saldi
strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
  Attesa la necessita' di disciplinare le modalita' di attuazione del
citato art. 12, comma 1, del decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al
fine di rendere  possibili,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2012  le
attivita' di acquisto e di vendita di immobili;
  Considerato che le operazioni di acquisto e  vendita  di  immobili,
nonche'  le  modalita'  di  utilizzo  delle  disponibilita'  liquide
provenienti dalle vendite dovranno scaturire da modelli  di  gestione
degli investimenti e del patrimonio integrati con  la  struttura  del
passivo, ovvero preordinati alla  definizione,  in  via  sistematica,
delle linee guida strategiche per la gestione e la minimizzazione del
rischio di liquidita' e di patrimonio;
  Considerato che alcune fattispecie relative  all'acquisto  ed  alla
vendita di immobili non causano variazioni dei saldi  strutturali  di
finanza pubblica;

                              Decreta:

                              Art. 1


                          Ambito soggettivo

  1. Il presente decreto disciplina le attivita'  di  acquisto  e  di
vendita di immobili a decorrere dal 1° gennaio 2012, effettuate sotto
qualsiasi  forma  sia  diretta,  sia  indiretta,  da  parte  delle
amministrazioni  inserite  nel  conto  economico  consolidato  della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art. 1  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196,  con  l'esclusione  degli  enti  territoriali,
degli  enti  previdenziali  e  degli  enti  del  servizio  sanitario
nazionale, nonche' del Ministero degli affari esteri con  riferimento
ai beni immobili ubicati all'estero.

       
     
                              Art. 2


                        Piani d'investimento

  1. Le Amministrazioni individuate ai sensi dell'art.  1  comunicano
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del  tesoro
e Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato,  entro  il  31
dicembre di  ogni  anno,  un  piano  triennale  di  investimento  che
evidenzi, per ciascun anno, le operazioni di acquisto  e  di  vendita
degli immobili. Per l'anno in corso  i  piani  di  investimento  sono
presentati entro il 31 marzo 2012.
  2. Gli enti comunicano inoltre, entro il 30 giugno di ciascun anno,
eventuali aggiornamenti del piano.
  3. Il piano distingue, sia per gli acquisti, sia  per  le  vendite,
tra  operazioni  dirette  ed  operazioni  indirette,  con  separata
indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate per le operazioni
di acquisto e le modalita' di utilizzo delle  disponibilita'  liquide
provenienti dalle vendite.
  4. La realizzazione dei singoli piani e' subordinata alla  verifica
del  rispetto  dei  saldi  strutturali  di  finanza  pubblica,  da
effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
di cui all'art. 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, da
adottarsi  entro  sessanta  giorni  dal  termine  fissato  per  la
presentazione dei piani.
  5. Le operazioni indicate nell'allegato  A,  parte  integrante  del
presente decreto, non avendo impatto sui saldi strutturali di finanza
pubblica, potranno essere poste in  essere  trascorsi  trenta  giorni
dalla obbligatoria comunicazione al ministero nel caso in cui  questo
non  abbia  formulato  osservazioni.  Analogamente  i  piani  di
investimento redatti per un importo  complessivo  inferiore  ad  euro
500.000 possono essere posti in essere nei termini di cui al  periodo
precedente.
  6. Ai fini del coordinamento dell'accesso ai mercati finanziari, il
piano indica i tempi nei quali le operazioni di cassa in esso esposte
si realizzeranno.
  7. Le disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, non si applicano alle procedure di vendita e  di
acquisto in corso, avviate in forza di previgenti norme o per effetto
di delibere assunte, entro il 31 dicembre 2011, dai competenti organi
dei  predetti  enti  e  che  individuino  con  esattezza  i  compendi
immobiliari oggetto delle operazioni. Gli effetti previsti  di  cassa
delle citate delibere sono comunicati, entro  quindici  giorni  dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  del  tesoro  e
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le disponibilita'
rivenienti dalle suddette vendite devono  essere  esposte  nel  piano
triennale di investimento definito dal presente decreto.

       
     
                              Art. 3


                    Modalita' di comunicazione

  1. I piani triennali  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  nonche'  le
comunicazioni di cui all'art. 2, comma 5 vengono  inviate  con  posta
elettronica certificata ai seguenti indirizzi:
    rgs.art12@pec.mef.gov.it; dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it
  2. I piani sono redatti secondo gli schemi di cui all'allegato B al
presente decreto ed inviati secondo le  modalita'  di  cui  al  comma
precedente, unitamente al file excel.
  3.  Successive  modifiche  alle  modalita'  di  comunicazione  sono
stabilite con circolare emanata dal Ministero dell'economia  e  delle
finanze - Ragioneria generale dello Stato sentito il Dipartimento del
tesoro.
  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  Organi  di  Controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
    Roma, 16 marzo 2012

                                                  Il Ministro: Monti

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2012
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  3
economia e finanze, foglio n. 295

       
     
                                                          Allegato A

  Operazioni che non hanno impatto sui saldi strutturali  di  finanza
pubblica e che possono essere poste in essere trascorsi trenta giorni
dalla comunicazione al Ministero  senza  che  siano  state  formulate
osservazioni:
  -  sottoscrizione  di  titoli  pubblici  utilizzando  anche  somme
rivenienti dalla vendita di immobili;
  - sottoscrizione di quote di fondi immobiliari  o  costituzione  di
fondi immobiliari di natura privata  mediante  apporti  di  immobili,
ovvero utilizzando somme rivenienti  dalla  vendita  di  immobili  od
altre  disponibilita'  comprese  le  quote  di  fondi  immobiliari
costituiti mediante apporto di immobili;
  - vendita diretta di immobili a privati o ad  ente  della  pubblica
amministrazione individuato ai sensi  del  comma  2  dell'articolo  1
della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.


       
     
                                                          Allegato B


              Parte di provvedimento in formato grafico

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