salve a tutti,
Preliminarmente , trattasi, di un comune in stato di dissesto, soggetto , pertanto, per qualsivoglia forma di nuova assunzione ad autorizzazione del COESFEL, premesso ciò , si chiede se:
[i]un comune che in fase di approvazione del fabbisogno del personale, volesse applicare l’art. 22 del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017, che al comma 15 testualmente recita: “Per il triennio 2018/2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive riservate per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria, [/i]
oltre ad avere la vacanza di almeno cinque posti della medesima categoria, per destinarne uno alla quota di riserva (20%) (Progressione di carriera) per l'anno 2019 debba necessariamente bandire e/o prevedere di bandire con concorso esterno nel 2020 gli altri quattro posti rimasti vacanti., grazie