Gent.mo Dr. Chiarelli,
In merito alla nuova normativa che modifica la L. 21/92 sul tpl taxi ed Ncc, argomento da Lei seguito e argomentato anche attraverso un video esplicativo sulla circolare del Ministero degli interni, le rappresento quanto segue:
E' già da alcuni mesi che moltissime aziende Ncc stanno creando o entrano a far parte di Consorzi Ncc precedentemente costituiti per attenuare le norme restrittive in merito all'obbligo di rientro in rimessa alla fine di ogni singolo servizio.
Si è del parere che, gli associati al consorzio, stipulino con quest'ultimo contratti a tempo ( disposizione h 24) per la durata di mesi X rinnovabili nell'ambito di un territorio ovviamente distante dalle proprie rimesse.
I clienti degli associati effettuano le prenotazione dei servizi prenotando attraverso il consorzio che li rigira al proprio associato. Il consorzio provvederà a fatturare a fine mese a clienti al posto degli associati che a sua volta fattureranno esclusivamente al consorzio per ottenere il compenso.
Tale procedura eviterebbe di compilare i voucher per ogni singolo servizio con l'indicazione dei km, ma di effettuarne soltanto uno che indichi l'ora di inizio e i km di inizio e l'ora di fine servizio e i km finali della giornata in quanto a disposizione del consorzio h 24.
In pratica il driver viaggerebbe con unico voucher a disposizione del consorzio h. 24 ed un elenco dei servizi da effettuare per conto di quest'ultimo.
Le chiedo gentilmente se tale procedura consente di attenuare la norma restrittiva in merito al rientri in rimessa.
In attesa di una sua gentile risposta Le invio cordiali saluti.
Bruno Piromallo
E' difficile rispondere a una domanda del genere. Ad oggi non c'è giurisprudenza né prassi specifica.
Ti riporto un passaggio della sentenza del TAR Lazio n. 6606 del 2013. La sentenza passa in rassegna le varie casistiche organizzative di esercizio attività. A proposito dei consorzi afferma (lo fa mettendo in luce le differenze con le cooperative):
[i]I consorzi associano un certo numero di operatori artigiani ai quali forniscono tutta una serie di servizi o di beni che vengono utilizzati nell’ambito della singola impresa aderente. Il Consorzio ha, pertanto, come oggetto sociale, il servizio di beni e di supporti tecnici agli aderenti. Il singolo tassista rimane, tuttavia, in ogni caso, un’impresa singola e i compiti specifici relativi al suo lavoro, (ossia trasporto persone, incasso, costi, fatturazione, assunzione di un sostituto ed altro), rimangono solo ed esclusivamente di sua competenza e di sua responsabilità.[/i]
Quindi, il consorzio pare più un tramite o un intermediario e non un "cliente" dell'associato. Il cliente resta il trasportato ed è questo che, vista la ratio della norma, deve essere indicato nel foglio di servizio. In ogni caso le condizioni territoriali si applicano a prescindere.
Vediamo come si svilupperà il foglio elettronico. Tuttavia, già dalla prima circolare ministeriale (vedi punto 2) si comprende che il "trasportato" deve essere comunque noto al momento dell'inizio del viaggio.
Vediamo come si sviluppa la questione ma l'escamotage proposto mi sembra che vada contro la[i] ratio[/i] di fondo della norma.