Data: 2019-04-05 17:12:18

Collaboratore non familiare/ socio lavoratore centro estetico e qualifica

Buongiorno,

Vorrei chiedere se i percorsi per acquisire il titolo di estetista per lavorare in autonomia includano anche quello di essere collaboratore (non familiare) di un centro estetico o quello  di essere socio lavoratore.

Grazie

riferimento id:49234

Data: 2019-04-08 13:37:42

Re:Collaboratore non familiare/ socio lavoratore centro estetico e qualifica

La norma di riferimento è l’art. 3 della legge n. 1/90:

[i]Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del[b] titolare[/b], di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, [b]almeno un responsabile tecnico[/b] in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica. Il responsabile tecnico è iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività.[/i]

[i]1. La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:
a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista; [/i]

    In questo caso la norma non detta condizioni. Il soggetto ha già fatto un corso di 2 anni (almeno 1800 ore) e quindi è sufficiente un generico inserimento: socio lavoratore, dipendente a prescindere dalla qualifica, collaboratore familiare ecc.
    Se vuoi stare sicura interpreta come “tempo pieno”, quindi 40 ore settimanali per 52 settimane.

[i]b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 , e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista; [/i]

    per “attività  lavorativa  qualificata”  si potrebbe intendere lo svolgimento  di  attività  lavorativa  riferibile  almeno  al terzo  livello  di  inquadramento  del  CCNL.
    La norma parla solo di dipendente dato che presume la continuazione dell’apprendistato ma, a parere mio, sarebbe ok (magari non è un’impresa artigiana) anche il socio che svolge analoghi compiti

[i]c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b). Il periodo di attività di cui alla presente lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b). [/i]

    Vedi sopra.

Devo dirti che le varie Regioni possono poi dettare dei particolari interpretativi ulteriorii. Diciamo che i requisiti sono quelli della norma statale e le regioni non possono prevederne di diversi, tuttavia possono specificarne l'applicazione. Vedi l'asempio del Veneto che ti allegao e tocca proprio la questione che poni.

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