Data: 2019-04-05 07:07:06

COMUNICAZIONE SOSTITUZIONE GIOCHI LECITI

Buongiorno,
ci è stato posto il seguente quesito:
"un esercizio commerciale  in possesso di una licenza della
Questura come corner sportivo,  che ha già presentato la SCIA al SUAP per
installazione di giochi  leciti, nel caso in cui ci sia la sostituzione
di uno o più apparecchi,  è tenuto ad effettuare la comunicazione di
variazione con i dati del nuovo apparecchio?"
Ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti

riferimento id:49227

Data: 2019-04-05 10:55:44

Re:COMUNICAZIONE SOSTITUZIONE GIOCHI LECITI

Se l'esercente era già in possesso di una autorizzazione ex art. 88 TULPS allora non aveva bisogno di presentare la SCIA. Questa è un'interpretazione ormai consolidata e confermata dalla prassi ministeriale: [i]... gli esercenti di dette attività già in possesso di licenza di cui agli artt. 86, commi 1 e 2, ovvero 88 del T.U.L.P.S., potranno installare apparecchi da gioco o intrattenimento di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S., in forza del titolo di polizia già posseduto senza richiedere una ulteriore analoga autorizzazione.[/i]
Questo almeno in Toscana dove non sono previsti titoli abitativi extra TULPS

Ma veniamo al tuo quesito.

Dal lato normativa statale la fattispecie non è mai stata soggetta a procedure. L'esercente abilitato è abilitato a installare le macchinette nei limiti quantitativi e secondo le condizioni previste dalle varie norme tecniche. Da un punto di vista amministrativo è rilevante avere o non avere l'abilitazione ex art. 86 o 88 ma niente più (oltre alla TGP). Semmai è rilevante per il controllo telematico e, quindi, per l'elenco dei possessori, ma sono cose di competenza dell'Ag. delle Dogane.

Dal lato normativa regionale la cosa è più complicata. Dalla lettura della complicata LR 57/2013 si può ritenere che sia vietata l'installazione di un nuovo apparecchio (tizio ne ha due e ne mette un terzo). In altre parole, il collegamento dell'apparecchio alle reti telematiche dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rappresenta il momento della nuova installazione.

Non è da considerare nuova installazione, la sostituzione degli apparecchi per vetustà o guasto, questo, almeno, nel corso di validità del contratto per l'utilizzo degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito già installati. Infatti, la sostituzione non deve essere l'escamotage per la stipula di nuovo contratto con lo stesso o con altro concessionario, vedi art. 4, comma 5, lett. a) della LR 57/2013 (sul punto vedi il TAR Brescia n. 1493/2017 - la norma lombarda è come quella toscana).

Comuqnue, in relaizone al quesito specifico, relativamente alla necessità di una procedura abilitativa o meno, anche in questo caso non si rilevano adempimenti. La normativa regionale non obbliga a fornire documentazione.

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