Buongiorno,
Tizio ha mandato al SUAP una SCIA di C.A.V.
Da istruttoria è risultato tutto a posto, pertanto è stata mandata agli enti interessati.
Dopo circa 30 gg. ha risposto la usl dicendo che in un appartamento mancavo i rapporti aereo/illuminanti:
[i]"ampiamente inferiori ai limiti previsti dalla normativa vigente di settore per le strutture ricettive ivi compreso le deroghe concesse dal Regolamento Edilizio Comunale per gli immobili ricompresi nel patrimonio edilizio storico - Alcuni locali presentano altezze medie inferiori ai minimi previsti dalla medesime normativa"[/i]
"[i][b]Per quanto sopra si ritiene che l'interessato NON possa attivare l'attività ricettiva in questione stante le
carenze rilevate, salvo la realizzazione di successivi interventi atti a conformare la struttura ai requisiti e
presupposti di legge sopra indicati.[/b][/i]"
Premetto che nella SCIA era stata dichiarata l'abitabilità in tutto il fabbricato corrispondente alla civile abitazione.
Il casolare è del '900 dove, sempre nella SCIA, era stata anche allegata copia dell'autorizzazione di abitabilità rilasciata dal ns. Comune nel 1997, dopo parere positivo della usl stessa (allegato anche questo).
Prima della SCIA di C.AV., il fabbricato era stato utilizzato a civile abitazione e nella scia hanno dichiarato che nulla è variato rispetto a quanto già autorizzato.
Considerato quanto dichiarato da Tizio ed il parere contrastante della usl, abbiamo chiesto di esprimersi al ns. Uff. Tecnico, con un parere sulla questione.
Purtroppo l'Uff. Tecnico ci ha detto che non risponderà formalmente.
Ha solo detto a parole, che se c'era l'abitabilità prima c'è anche ora.
Ad oggi l'attività ricettiva è ancora in essere (nei giorni della richiesta del parere non era stata sospesa), ci rimangono ancora circa 10 giorni alla scadenza dei 60, cosa ci consigliate di fare?
Grazie.
Luciano
Mi sono già espresso sull'argomento altre volte. Dalla LR 86/2016 non si evince che il comune debba inviare alla ASL le pratiche che riguardano le strutture ricettive (se non c'è somministrazione). Nella vecchia legge 42/00 il riferimento c'era ma siccome è stato tolto l'interpretazione non può che essere quella di reputare cessato l'obbligo.
La norma regionale non detta requisiti minimi o condizioni. La CAV e l'affittacamere sono esercitate in fabbricati che possiedono i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione. Punto.
L'intervento della ASL, al più, è esercitato a monte, nel momento in cui può essere chiesto un parere (nei casi in cui è dovuto) sull'agibilità. Quando si avvia l'attività di cui trattasi i casi sono due: c'è l'agibilità; non c'è l'agibilità. Se il SUAP riesce a ricostruire la questione e verificare che esiste un certificato di agibilità allora la posizione del privato è legittima. A questo punto se si vuole tornare in dietro, reputo necessaria una procedura nei modi dell'autotutela che annulli quella posizione, magari motivando sulla tutela della salute pubblica.
In sintesi, io lascerei perdere la questione opponendo alla ASL il precedente parere positivo già espresso.