Buongiorno,
anche se i forum Omniavis sono dedicati in particolar modo a problematiche riguardanti le attivita' produttive, provo a "lanciare" il seguente post, avente un argomento certamente diverso, ma penso comunque di interesse generale per molti Comuni .
Lasciatemi anche dire che, indipendentemente dall risposte che perverrano sullo specifico argomento , che davvero siete molto spesso per noi micro Comuni vera [i]".. fonte di salvezza ..."[/i].....e dunque grazie.
Il problema e' il seguente :
per carenza di personale molti Comuni della mia Regione (tutti di piccola dimensione) hanno fatto ultimamene circolare una comunicazione indirizzata ai Comuni, alla Prefettura, alle agenzie delle entrate, con la quale manifestano la sospensione del servizio notifiche per conto di Enti/Amministrazioni, con l'invito a provvedere alle notificazioni tramite servizio postale o PEC (ai sensi dell'art. 149 del CPC ) oppure di messi speciali autorizzati dall' ufficio ( art. 60 comma 1, lett. a) DPR 600/1973)
A causa del pensionamento di alcuni colleghi , tra i quali l'unico messo , ci troviamo ora nella medesima situazione, con la difficolta' a reperire una nuova figura cui affidare il servizio. Prima di adottare lo stesso accorgimento, ci siamo pero' chiesti se sia proprio legittimo, e se l' ente locale , pur potendo pretendere da altri enti la notifica postale prevista dalla legge, possa piu' in generale far mancare del tutto un servizio di notifica.
Buongiorno,
anche se i forum Omniavis sono dedicati in particolar modo a problematiche riguardanti le attivita' produttive, provo a "lanciare" il seguente post, avente un argomento certamente diverso, ma penso comunque di interesse generale per molti Comuni .
Lasciatemi anche dire che, indipendentemente dall risposte che perverrano sullo specifico argomento , che davvero siete molto spesso per noi micro Comuni vera [i]".. fonte di salvezza ..."[/i].....e dunque grazie.
Il problema e' il seguente :
per carenza di personale molti Comuni della mia Regione (tutti di piccola dimensione) hanno fatto ultimamene circolare una comunicazione indirizzata ai Comuni, alla Prefettura, alle agenzie delle entrate, con la quale manifestano la sospensione del servizio notifiche per conto di Enti/Amministrazioni, con l'invito a provvedere alle notificazioni tramite servizio postale o PEC (ai sensi dell'art. 149 del CPC ) oppure di messi speciali autorizzati dall' ufficio ( art. 60 comma 1, lett. a) DPR 600/1973)
A causa del pensionamento di alcuni colleghi , tra i quali l'unico messo , ci troviamo ora nella medesima situazione, con la difficolta' a reperire una nuova figura cui affidare il servizio. Prima di adottare lo stesso accorgimento, ci siamo pero' chiesti se sia proprio legittimo, e se l' ente locale , pur potendo pretendere da altri enti la notifica postale prevista dalla legge, possa piu' in generale far mancare del tutto un servizio di notifica.
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Ciao,
AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR (nessuno può essere costretto a fare l'impossibile).
Quindi, sebbene suggerirei di NON RIFIUTARE gli atti degli altri Comuni ma di segnalare che avranno tempi di attuazione notevolmente dilatati ... è evidente che in mancanza di personale esistono poche soluzioni.
Probabilmente, se la situazione è questa, potreste evitare dif are un comunicato generale e di rispondere VOLTA PER VOLTA al singolo Ente che chiede la notifica segnalando che i tempi saranno dilatati invitandolo a valutare soluzioni alternative.
Peraltro ricordo che:
1) l'uso dei messi di altri enti è FACOLTATIVO per l'ente notificante
2) il Comune che riceve la richiesta può RIFIUTARSI se se non sussiste il presupposto "qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge".
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L. 03/08/1999, n. 265
Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla L. 8 giugno 1990, n. 142.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 agosto 1999, n. 183, S.O.
10. Notificazioni degli atti delle pubbliche amministrazioni.
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge.
2. Al comune che vi provvede spetta da parte dell'amministrazione richiedente, per ogni singolo atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, una somma determinata con decreto dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e delle finanze (34).
3. L'ente locale richiede, con cadenza semestrale, alle singole Amministrazioni dello Stato la liquidazione e il pagamento delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate per conto delle stesse Amministrazioni, allegando la documentazione giustificativa. Alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute per tutte le notificazioni effettuate per conto della stessa Amministrazione dello Stato provvede, con cadenza semestrale, il dipendente ufficio periferico avente sede nella provincia di appartenenza dell'ente locale interessato. Le entrate di cui al presente comma sono interamente acquisite al bilancio comunale e concorrono al finanziamento delle spese correnti.
4. Sono a carico dei comuni le spese per le notificazioni relative alla tenuta e revisione delle liste elettorali. Le spese per le notificazioni relative alle consultazioni elettorali e referendarie effettuate per conto dello Stato, della Regione e della provincia, sono a carico degli enti per i quali si tengono le elezioni e i referendum. Ai conseguenti oneri si provvede a carico del finanziamento previsto dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di cui al comma 8 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
5. ... (35).
6. ... (36).
7. Ciascuna Amministrazione dello Stato individua l'unità previsionale di base alla quale imputare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo entro i limiti delle relative dotazioni di bilancio.
(34) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 14 marzo 2000, il D.M. 6 agosto 2003 e il D.M. 3 ottobre 2006.
(35) Sostituisce il primo comma dell'art. 12, L. 20 novembre 1982, n. 890.
(36) Aggiunge un comma dopo il quinto all'art. 18, L. 24 novembre 1981, n. 689.