Data: 2019-04-02 13:42:37

PISCINA USO COLLETTIVO E BARRIERE ARCHITETTONICHE

Salve,
in base alla L. Regione Toscana 8/2006 e DPGR 23/2010, in una piscina privata ad uso collettivo di un agritursmo o albergo, gli ospiti portatori di handicap devono avere la possibilità di fare il bagno?
Mentre per le piscine aperte al pubblico i portatori di handicaps devono poter entrare in vasca (Art. 8 c. 2 DPGR 23/'10),  per quelle ad uso collettivo non è molto chiaro (Art. 15 c. 1 DPGR 23/2010).
Grazie per la risposta
Roberto

riferimento id:49187

Data: 2019-04-03 09:11:22

Re:PISCINA USO COLLETTIVO E BARRIERE ARCHITETTONICHE

[b]Ad uso di tutti i lettori riporto le disposizioni delle norme toscane più attinenti e cerco di fare una sintesi.[/b]

[i]LR n. 8/2006, art. 4
Art. 4 - Definizione degli elementi funzionali del complesso piscina

1. Nel complesso piscina possono individuarsi i seguenti elementi funzionali, la cui presenza e le cui caratteristiche sono definite dal regolamento regionale di cui all' articolo 5, in relazione alle diverse categorie e tipologie di piscine e tipi di vasca:
a) sezione pubblico;
b) sezione vasche, natatorie e di balneazione;
c) sezione servizi;
d) sezione impianti tecnici;
e) sezione attività ausiliarie.
2. Le sezioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), [b]devono essere rese accessibili [/b]ai sensi delle [b]vigenti norme[/b] sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

Art. 8 - Caratteristiche generali delle piscine

[omissis]

5. L'area di insediamento dell'impianto piscina deve consentire [b]l'accessibilità ai mezzi di servizio e di soccorso ed ai disabili[/b] di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

DPGR n. 23R/2010

Art. 3 - Prescrizioni igienico – sanitarie per l’area destinata al pubblico ed alle attività ausiliarie

[omissis]
2. Gli accessi dall’esterno sono conformi alle norme di sicurezza vigenti e proporzionati sulla base della massima presenza consentita di pubblico, nonché [b]accessibili ai portatori di handicap[/b].
[omissis]

Art. 15 - Requisiti igienici e strutturali

1. L'area destinata ai servizi è [b]accessibile ai mezzi di servizio e di soccorso ed ai portatori di handicap[/b]. Le piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), [b]numero 2)[/b] e lettera b), della l.r. 8/2006 [b]sono assoggettate all'applicazione della normativa statale[/b] per l'abbattimento delle barriere architettoniche prevista per le attività ricettive nelle quali sono inserite.
[omissis][/i]

La questione dell'abbattimento delle barriere porta sempre delle complicazioni interpretative. Se da una parte il fine della normativa è chiaro e nobile dall'altra, le varie casistiche e modalità applicativ,e sono spesso oscure.

In via generale posso dirti che la normativa regionale deve agganciarsi, necessariamente, a quella statale: LR 13/89, DM 236/89, legge 104/92, DPR 380/01 (art. 77 e 82), DPR 503/96. Le specificazioni regionali, alla fine, sembrano un'esortazione al rispetto della normativa.

In super sintesi, l’art. 1 della legge n. 13/89 dispone:
I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2.

Lo stesso DM attuativo n. 236/1989, all’art. 1 dà seguito coerentemente alla legge n. 13/89 e dispone:
Le norme contenute nel presente decreto di applicano:
1) agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;
2) agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione;
3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2) anche se preesistenti alla entrata in vigore del presente decreto;
4) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.

Le stesse prescrizioni si applicherebbero anche al caso di un cambio destinazione uso (su questo ultimo punto vedi l’art. 24, comma 6 della legge n. 104/1992).

Tornando alla normativa regionale citata sopra possiamo vedere che:

- l'art. 4 si riferisce a tutte le vasche in generale. Essendo disposizione di legge si applica a prescindere dal regolamento. La sua formulazione è sibillina: "devono essere rese...". E' un obbligo cogente in che termini? Il rimando alle "vigenti norme" porta a comprendere, come ho già detto, che tale disposizione è solo un'esortazione all'applicazione della normativa statale (la regione avrebbe potuto dire il contrario?)

Lo stesso dicasi per l'art. 8 citato

L'art. 3 citato dovrebbe riguarda solo le piscine con accesso di pubblico

L'art. 15 citato dispone due cose:
- l'area destinata ai servizi (i vari servizi indicati dalla norma in riferimento a tutte le tipologie) è accessibile ai mezzi di servizio e di soccorso ed ai portatori di handicap.
- le piscine inserite nelle strutture ricettive, palestre ecc. "sono assoggettate all'applicazione della normativa statale per l'abbattimento delle barriere architettoniche prevista per le attività ricettive nelle quali sono inserite"

Pare di comprendere che le piscine pubbliche e private aperte al pubbliche devono garantire l'accessibilità della zona servizi ai mezzi di soccorso e ai disabili mentre per le altre si rimanda completamente alla normativa statale che riguarda la relativa tipologia della struttura nelle quali sono inserite. Sul punto vedi il DM 236/89: la prima parte e la parte dedicata alle strutture ricettive (sempre alle condizioni applicative espresse prima).
Faccio notare che il termine accessibilità ha una precisa accezione, vedi art. 2, comma 1, lett. g) del DM 236/89. Faccio notare, inoltre, che nel caso dei mezzi di soccorso il termine accessibilità ha un significato generico, diverso da quello specifico afferente ai disabili: l'accostamento che fa la norma regionale è improprio.

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