Data: 2019-04-01 15:14:51

intimazioni a seguito sopralluoghi USL

A seguito della ricezione di comunicazioni da parte della USL di esiti di sopralluoghi effettuati presso una struttura ricettiva ubicata in questo Comune, con le quali veniva richiesta a questo ente l’adozione delle determinazioni in merito, ho emesso come ufficio commercio dei provvedimenti di intimazione lavori per la risoluzione delle carenze igienico sanitarie rilevate dalla USL, assegnando un termine massimo (si tratta di 3 provvedimenti per le seguenti tipologie di attività : albergo  piscina ad uso pubblico, estetica).   
Il gestore, entro la scadenza assegnata,  non ha comunicato di aver ottemperato, pertanto ho pensato di richiedere prima alla USL che verifichi se l’adempimento “di fatto” c’è stato o meno; poi, se dovesse risultare non adempiuto, provvederei alla sospensione dell’attività.  E’ corretto procedere così, cioè chiedendo la preventiva verifica alla USL  ?     
Per la verità ho il dubbio che la modalità seguita sia corretta, nel senso che non ho chiaro perché la USL, dopo aver fatto i sopralluoghi, demandi al Comune i successivi atti di intimazione ed eventuale sospensione. Per esempio, il settore della USL che si occupa dell’Igiene Alimenti ormai da diversi anni si occupa direttamente della predisposizione dei provvedimenti di intimazione lavori e/o sospensione per le attività di somministrazione, mentre gli altri settori della USL (per strutture ricettive, piscine, estetica) demandano gli atti conseguenti ai sopralluoghi al Comune. C’è qualche riferimento normativo per cui l’iter debba esser diverso ? E’ corretto che sia il Comune ad adottare  gli atti conseguenti ai loro sopralluoghi oppure dovremmo richiedere alla USL di provvedere direttamente ?
Grazie mille per l’aiuto di sempre, un saluto 

riferimento id:49167

Data: 2019-04-01 15:59:10

Re:intimazioni a seguito sopralluoghi USL

[i]A seguito della ricezione di comunicazioni da parte della USL di esiti di sopralluoghi effettuati presso una struttura ricettiva ubicata in questo Comune, con le quali veniva richiesta a questo ente l’adozione delle determinazioni in merito, ho emesso come ufficio commercio dei provvedimenti di intimazione lavori per la risoluzione delle carenze igienico sanitarie rilevate dalla USL, assegnando un termine massimo (si tratta di 3 provvedimenti per le seguenti tipologie di attività : albergo  piscina ad uso pubblico, estetica).   
Il gestore, entro la scadenza assegnata,  non ha comunicato di aver ottemperato, pertanto ho pensato di richiedere prima alla USL che verifichi se l’adempimento “di fatto” c’è stato o meno; poi, se dovesse risultare non adempiuto, provvederei alla sospensione dell’attività.  E’ corretto procedere così, cioè chiedendo la preventiva verifica alla USL  ?      [/i]

[b]Direi di sì, in alternativa puoi fare una comunicazione di avvio procedimento specifica e propedeutica per il provvedimento di chiusura/sospensione. Da vedere caso per caso: per l’albergo, ad esempio, direi che potresti applicare l’art. 42, comma 2 della LR 86/2016 e quindi si tratta di chiusura. Po, magari, la puoi considerare sospensione ma il termine chiusura implicherebbe, se il destinatario volesse ottemperare e ripartire, una nuova SCIA.
Da vedere se non sarebbe stato meglio fare un provvedimento diverso per ogni atività. In ogni caso se l'attività di estetica e di piscina afferiva all'attività alberghiera ci potrebbe stare un solo provvedimento.[/b]

[i]Per la verità ho il dubbio che la modalità seguita sia corretta, nel senso che non ho chiaro perché la USL, dopo aver fatto i sopralluoghi, demandi al Comune i successivi atti di intimazione ed eventuale sospensione.
Per esempio, il settore della USL che si occupa dell’Igiene Alimenti ormai da diversi anni si occupa direttamente della predisposizione dei provvedimenti di intimazione lavori e/o sospensione per le attività di somministrazione, mentre gli altri settori della USL (per strutture ricettive, piscine, estetica) demandano gli atti conseguenti ai sopralluoghi al Comune. C’è qualche riferimento normativo per cui l’iter debba esser diverso ? E’ corretto che sia il Comune ad adottare  gli atti conseguenti ai loro sopralluoghi oppure dovremmo richiedere alla USL di provvedere direttamente ? [/i]
[b]
La normativa sull’igiene e sanità degli alimenti è un “pacchetto” europeo con delle regole particolari. Sul punto puoi vedere, in particolare, il reg. CE 854/04 e il Reg. CE 882/04. In relazione a questi vedi la LR 16/2000 con le relative attribuzioni di competenze. Per una sintesi puoi vedere la DGR 147/2010

puoi scaricare da qua: http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=98868&nomeFile=Delibera_n.147_del_15-02-2010
e l’allegato da qua:
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=208811&nomeFile=Delibera_n.147_del_15-02-2010-Allegato-A[/b]

riferimento id:49167
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