Corte d'Appello di Milano Sezione lavoro, sentenza 80/2018 del 18 gennaio 2018, pubblicata il 7 marzo 2018 (conferma Sent. 458/2016 Tribunale di Pavia Sezione Lavoro)
… Riferiva la p.a. che la pretesa dell'appellante <di incarico di direzione di un ufficio non dirigenziale> doveva essere valutata alla luce di quanto emerso in sede di ispezione presso la sede <di un altro ufficio> che <l'appellante> aveva diretto. Le evidenze documentali ivi raccolte avevano sconsigliato all'amministrazione di conferire all'appellante un ulteriore incarico analogo […]
.. i criteri di scelta elencati nell'interpello <per la direzione di un ufficio non dirigenziale> non comprendevano la disamina degli esposti o la valutazione di eventuali sanzioni disciplinari […]. Pertanto la relazione ispettiva oggetto delle attenzioni <dell'appellato> era stata avviata sulla scorta di una dichiarazione anonima e ritenuta irrilevante a fini disciplinari.
Tale argomentazione ha un evidente carattere paradossale.
Infatti <l'appellato> si riserva, nell'ambito dell'interpello, di valutare "[i]attitudini, capacità professionali, esperienza [/i](…)".
Dunque, la considerazione di [i]qualunque tipo di difficoltà [/i] che il candidato possa aver incontrato nel suo percorso professionale (anche se prodromica ad una [i]sanzione[/i] disciplinare o anche ad una mera [i]contestazione[/i]) è [i]necessariamente[/i] da valutare proprio ai fini della dimostrazione della diligenza e della buona fede della pubblica amministrazione.
Considerare diversamente significa far prevalere il dato [i]meramente formale [/i]su quello sostanziale.[…]
<l'appellante> si duole del fatto che non gli fosse stata concessa alcuna possibilità di presentare in contraddittorio le proprie osservazioni […]
L'assenza del contraddittorio è riscontrabile agli atti, tuttavia non è riscontrabile (né illustrata nell'appello) la [i]sanzione[/i] che l'<appellante> vorrebbe far discendere da questa violazione, ossia [i]la nullità [/i]del provvedimento <di revoca dell'avvio del procedimento di nomina>, non trovandoci, nella fattispecie, nell'ambito della proceduta di contestazione tributaria.
Paradossale è che non sia stato riportato per intero il capoverso citato dell'interpello: "attitudini, capacità professionali, esperienza, percorsi formativi ed esperienze scientifiche maturate nel settore […],[b] rilevate dal [i]curriculum vitae[/i][/b]]".
Già è dubbio che i presunti comportamenti non consoni si possano definire attitudini, comunque non è assolutamente sostenibile che se il bando prevede la valutazione del solo curriculum si possa raccogliere ulteriore documentazione. Controprova dell'arbitrarietà, se ciò non fosse avvenuto, nessun concorrente avrebbe potuto contestarlo. In altri concorsi soprattutto militari è prevista esplicitamente la valutazione dei rapporti informativi. Se fanno tanto schifo gli elementi formali, invece della selezione comparativa si poteva fare un colloquio informale tra amici. Quel che viene spacciato per diligenza è il solito intuitus personae, certamente ingiustificabile negli incarichi non dirigenziali che non prevedono contratti su misura, fermo restando che pure nei dirigenziali molti ritengono lo spoils system poco coerente con l'art. 97 della Costituzione. Il primo incarico viene dato necessariamente basandosi sul solo curriculum, mentre per i successivi si vorrebbe poter valutare direttamente, pur non avendo i servizi ispettivi tali funzioni. La discrezionalità è sul come valutare, non sul cosa.
In contraddittorio l'appellante poteva risultare innocente, ma comunque dopo due anni le sanzioni disciplinari non possono avere nessun effetto, mentre è sì paradossale che invece ce l'abbiano in eterno i prodromi e le contestazioni da parte di chissà chi, permettendo in tal modo a chiunque addirittura di manipolare dall'esterno le potenziali nomine di personaggi scomodi. Senza accertata violazione di norme non c'è punibilità, ma ipocritamente si pensa che la mancata nomina non sia una punizione.