Data: 2019-04-01 07:52:35

Strutture ricettive apertura stagionale

Buongiorno,
La comunicazione di avvio stagionale di una struttura ricettiva, in base alla legge regionale sul turismo 86/2016, va comunicata ogni anno, oppure è sufficiente la SCIA di inizio attività in cui si indica la stagionalità della struttura?.

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Data: 2019-04-01 17:27:35

Re:Strutture ricettive apertura stagionale

E' sufficiente la scia da presentare al momento dell'inizio dell'attività: nella scia vanno indicati i periodi di apertura, che valgono per ciascun anno solare. Qualora l'interessato decida in un secondo momento di cambiare i periodi di apertura, presenterà variazione.
Se non ci sono variazioni, vale la scia iniziale.

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Data: 2019-04-10 10:34:20

Re:Strutture ricettive apertura stagionale


E' sufficiente la scia da presentare al momento dell'inizio dell'attività: nella scia vanno indicati i periodi di apertura, che valgono per ciascun anno solare. Qualora l'interessato decida in un secondo momento di cambiare i periodi di apertura, presenterà variazione.
Se non ci sono variazioni, vale la scia iniziale.
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Quindi la scia per apertura stagionale degli stabilimenti balneari non è prevista da alcuna legge?

e neppure per i campeggi?

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Data: 2019-04-11 18:30:33

Re:Strutture ricettive apertura stagionale

Regolamento regionale Toscana n. 47/R/2018 (attuativo della legge 86/2016):
Art. 18
Esercizio dell'attività (art. 32, comma 1, art. 50, art. 60, art. 66 della l.r. 86/2016 )
1. L'esercizio dell'attività delle strutture ricettive è soggetta a segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA), ai sensi rispettivamente degli articoli 32, 50, 60 e 66 del Testo unico.
2. La modulistica per la presentazione della SCIA è definita con atto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale.
3. In caso di attività stagionale, con la SCIA viene comunicato il periodo di apertura.
4. Eventuali variazioni degli elementi dichiarati nella SCIA devono essere tempestivamente comunicate allo SUAP.
5. Il titolare o il gestore, o il loro rappresentante, se non presenti nell'esercizio, devono comunque essere reperibili.
6. Le attrezzature, gli arredi e i locali in cui si svolge l'attività devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, manutenzione e pulizia, tale da assicurarne la funzionalità e la fruibilità da parte dell’utenza, provvedendo alla tempestiva riparazione o sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorate.

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