Buongiorno,
un artigiano orafo vorrebbe iniziare l'attività di produzione gioielli presso la propria abitazione ed effettuare riparazioni presso terzi. Sentita la Questura il soggetto riferisce che deve presentare SCIA al Suap per la produzione e autorizzazione direttamente alla Questura per le riparazioni.
La tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016 al punto 1.10 n. 35 parla di SCIA condizionata per la vendita di oggetti preziosi (SCIA avvio + autorizzazione vendita preziosi) ma non per la produzione.
L'art. 127 del TULPS indica i fabbricanti, i commercianti, i mediatori hanno l'obbligo di munirsi di licenza del Questore.
Ho trovato, su indicazioni date in altro quesito del 31/07/2018, un modello di richiesta di autorizzazione che comprende anche la fabbricazione di oggetti preziosi - fabbricanti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi è sempre valido? Se ancora valido va presentato direttamente alla Questura visto che per gli artigiani non c'é una SCIA per l'avvio? Nel caso invece dovesse passare dal Suap si tratta solo di trasmissione oppure alla conclusione del procedimento si dovrà rilasciare atto unico?
Per la parte ambientale sono da verificare adempimenti quali industria insalubre, impatto acustico eventuali emissioni rifiuti ecc?
Grazie per la collaborazione
Saluti
Posso dirti che le Questure, spesso, non hanno una visione chiara e complessiva delle procedure SUAP. E’ probabile che possano ritenere ogni attività soggetta a SCIA comunale/SUAP non distinguendo bene fra imprese artigiane (non soggette ad adempimenti) e imprese commerciali.
Credo di interpretare richiamando la tabella “madia”. Le questure hanno chiesto chiarimenti varie volte sul punto 35 della tabella che prende in considerazione solo l’ipotesi della vendita preziosi (la tabella è scritta malamente, anche in questo caso non può che essere un esempio di una parte di attività). Lì c’è scritto che la domanda passa dal SUAP. Non sapendo che il DPR 160/2010 si applicherebbe in ogni caso, le Questure ritengono che passa dal SUAP solo il “commercio” preziosi effettuato in esercizi di vicinato, medie o grandi. Detto questo, reputano che l’orafo artigiano non passi dal SUAP. E’ chiaro che la “licenza preziosi” concerne I fabbricanti, i commercianti e i mediatori di oggetti preziosi.
Sono metalli preziosi il platino, il palladio, l'oro, l'argento (Dlgs 251/1999 e DPR 150/2002).
Sono considerati oggetti preziosi quelli costituiti, in tutto o in parte, da metalli preziosi ossia oro, argento, platino e palladio, coralli e perle di ogni tipo, anche se venduti sciolti, e da pietre preziose (diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi, anche se venduti sciolti, ed ogni altra pietra che sia unita a metalli preziosi).
http://www.poliziadistato.it/statics/45/scheda_preziosi.pdf
Vedi te come sbrogliare la matassa. Puoi dire alla Questura che se non c'è commercio non occorre una SCIA al SUAP quindi rimane cosa loro anche se il DPR 160/2010 direbbe di no.