Buongiorno, sono a chiedere una precisazione sull'interpretazione dell'art.8 della L.362/1991 laddove parla di partecipazione alle società di cui all'art.7 è da intendersi riferita solo ai soci o anche gli amministratori?
grazie
forse la sentenza che allego risponde alla tua domanda, altrimenti spiega meglio
riferimento id:49125Premesso che mi sono avvicinata da poco alla materia delle farmacie, specifico meglio la mia richiesta. Le incompatibilità previste dall'art8 della legge 362/1991 debbono essere verificate sono con riferimento ai soci della società titolare della farmacia o anche agli amministratori che non siano soci.
Ho letto la circolare di Federfarma sul DDl concorrenza del 2017 e alcuni interventi all'assemblea di federfarma del 2017 di avvocati esperti in materia e parlano di incompatibilità con riferimento alla partecipazione a società quindi sicuramente ai soci, mi chiedevo se il termine partecipazione fosse interpretato in modo estensivo da ricomprendere anche ad esempio l'amministratore unico della società che però non sia socio. Magari la domanda è banale ma data la delicatezza del settore non voglio incorrere in errori istruttori macroscopici.
Questo perché mi è capito un caso in cui uno degli amministratori della società titolare di farmacia ha anche un altro rapporto di lavoro.
Spero di essere stata più chiara.
grazie.
All’art. 7 si legge:
[i]1. Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata
2. Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. La PARTECIPAZIONE alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8.
3. La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata a un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, che ne è responsabile
[b] NB[/b] [b]Prima della ultima modifica, il comma 3 disponeva: 3. La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata ad uno dei soci che ne è responsabile[/b]
[…]
9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una PARTECIPAZIONE in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa cede la quota di PARTECIPAZIONE nel termine di sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione.
[…][/i]
All’art. 8 si legge:
[i]1. La PARTECIPAZIONE alle società di cui all'articolo 7, salvo il caso di cui ai commi 9 e 10 di tale articolo, è incompatibile:
a) nei casi di cui all'articolo 7, comma 2, secondo periodo;
b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia;
c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.
2. Lo statuto delle società di cui all'articolo 7 e ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla COMPAGINE SOCIALE, sono comunicati, entro sessanta giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonché all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e all'azienda sanitaria locale competente per territorio.
[…][/i]
Dal tenore letterale della norma ritengo che PARTECIPAZIONE non possa che significare il possesso di quote o azioni. Se l’amministratore non possiede quote o azioni allora non svolge una PARTECIPAZIONE e quindi non ricade nella ipotesi. L’amministratore dà attuazione alla volontà assembleare quindi una certa ratio c’è.
Non ho trovato né sentenze né dottrina specifica