Un 'attività di somministrazione alimenti e bevande ha delimitato all'interno del locale un'area giochi installando 4 playground per gli utenti del locale con accesso libero e gratuito. Il titolare ha trasmesso soltanto i collaudo delle strutture sottoscritti da un tecnico e rilasciate dal costruttore. A nostro avviso, non è sufficiente il collaudo ma le attrazioni dovrebbero avere il codice identificativo prima di essere messe in esercizio ed il titolare dovrebbe richiedere la licenza di cui all'art. 68 TULPS previo parere della CCVLPS. E' corretta secondo voi questa impostazione? Grazie
riferimento id:49121
Un 'attività di somministrazione alimenti e bevande ha delimitato all'interno del locale un'area giochi installando 4 playground per gli utenti del locale con accesso libero e gratuito. Il titolare ha trasmesso soltanto i collaudo delle strutture sottoscritti da un tecnico e rilasciate dal costruttore. A nostro avviso, non è sufficiente il collaudo ma le attrazioni dovrebbero avere il codice identificativo prima di essere messe in esercizio ed il titolare dovrebbe richiedere la licenza di cui all'art. 68 TULPS previo parere della CCVLPS. E' corretta secondo voi questa impostazione? Grazie
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A mio avviso il ragionamento è questo:
1) se l'attrazione è destata a essere collocata nell'esercizio dal titolare dello stesso e NON è destinata allo spettacolo [color=red]VIAGGIANTE[/color] ... non serve codice identificativo. Si tratta di attrezzatura stabile
2) se collocata da terzi (operatori dello spettacolo viaggiante) e quindi destinata in futuro 8anche se non certo) a uscire dal locale ... allora ricade nella disciplina sull'obbligo di codice
NEL DUBBIO suggerirei di far acquisire il codice!
[color=red][b]
Padiglione Percorso Fantastico per Bambini (Playground)
Padiglione di varie forme (esempio: casetta, fungo, battello, autobus, ecc.) destinato esclusivamente ai bambini, ad uno o più piani, con percorso pedonale libero o a tempo predeterminato, delimitato solo perimetralmente. All’interno sono installate varie sagome raffiguranti soggetti a tema e un insieme di giochi in movimento, statici o motorizzati.[/b][/color]
Preciso che il caso proposto neppure può essere paragonato ad un parco dirvertimento
Come recita una nota circolare ministeriale, [i]i parchi di divertimento, in quanto luogo di pubblico spettacolo e/o trattenimento, sono soggetti alla licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S., previa verifica della Commissione di vigilanza ai sensi dell'art. 80 del medesimo testo unico. Le singole attrazioni sono invece soggette a licenze ex art. 69 T.U.L.P.S. e, per l'equiparazione stabilita dal D.M. 18 maggio 2007, possono essere rilasciate, alle condizioni indicate nel medesimo decreto ministeriale, anche al direttore tecnico o al responsabile della sicurezza del parco di divertimento.[/i]
Se assumesse i caratteri del parco divertimento allora non ci sarebbero dubbi sull'applicazione del "pacchetto completo".
Vedi qua pewr altre indicazioni:
https://www.mise.gov.it/attachments/article/2032717/52713sommalibev.pdf
... [i]Ovviamente, comunque, la valutazione della necessità o meno di detto titolo non può operarsi se non localmente, in relazione alle specifiche circostanze e condizioni dei casi concreti, mentre, in mancanza di esplicite previsioni di legge, l’interpretazione di quest’Ufficio non può che limitarsi alla formulazione di criteri e orientamenti generali. [/i]