L'articolo 52 c. 3 della L.R. 62/2018 recita come segue:
“ L'attività di cui al comma 1 (attività di somministrazione di alimenti e bevande temporanea svolta in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, culturale, tradizionale, politico, sindacale, sportivo o di eventi locali straordinarie di eventi e manifestazioni organizzate da enti del terzo settore) è soggetta a SCIA, ai sensi dell'art.19 bis della l. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio, può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione e ai locali o aree in cui questa si svolge, non può essere affidata in gestione a soggetti diversi dagli organizzatori”.
Nell'ambito di una seduta della Commissione comunale di valutazione del calendario delle sagre e feste paesane è emersa la possibilità che oltre ad una attività di somministrazione temporanea tenuta dagli organizzatori possa esserci anche un'attività di somministrazione temporanea a seguito della cessione di una parte della zona interessata dalla manifestazione a soggetti professionisti nel settore. Questo potrebbe accadere soprattutto in occasione di eventi locali straordinari (rassegne culturali, festival, ecc.) ma anche in occasione di feste paesane/sagre.
Si chiede pertanto se, nel rispetto del contenuto della norma, tale affidamento a soggetto esterno diverso dall'organizzatore - e che emetta scontrini non per conto degli organizzatori ma per conto proprio - possa essere consentito o meno.
La disposizione che citi è fra quelle più “politiche” della nuova legge. Le associazioni di categoria hanno chiesto di arginare l’eccesso di concorrenza “non profit” ai ristoranti. Quindi sì alla somm.ne temporanea ma a certe condizioni. Fra le condizioni c’è quella del divieto di affidamento a terzi.
Mettendo insieme le varie disposizioni si evince:
- Tizio organizza un evento;
- A servizio dell’evento, Tizio può prevedere l’esercizio della somm.ne. La somministrazione non deve costituire la regione esclusiva degli eventi ad eccezione delle sagre.
- Tizio non può affidare la somministrazione a terzi estranei all’organizzazione dell’evento.
Se è comprensibile il fine politico, meno comprensibile è la dinamica applicativa della condizione. Metti, ad esempio, che Tizio voglia organizzare la sagra delle eccellenze locali chiamando i vari imprenditori locali delle tipicità alimentari. Sarebbe un’ipotesi possibile? A parere mio sì dato che si potrebbe considerare un’organizzazione plurisoggettiva fin dall’inizio.
Mi viene in mente una nota manifestazione nel Chianti dove la pro-loco si fa carico di organizzare una rassegna enologica in cui vari produttori somministrano vino per le vie del paese.
A parere mio la ratio della norma regionale, per non cadere in una forma di divieto irragionevole, vuole riguardare il caso in cui un soggetto organizza un evento ricreativo il quale può diventare l’occasione di guadagno per un terzo estraneo alle finalità dell’evento che va lì ad esercitare una ristorazione professionale nel modo del catering.
Quindi, la soluzione potrebbe essere quella di connotare fin da subito la fattispecie come evento collegiale in cui i soggetti condividono gli scopi dell’evento assumendosi parte dellla responsabilità organizzativa. Alla fine, è da giudicare caso per caso tenendo a mente la ratio regionale e la ragionevolezza applicativa.
Quanto dico è confermato dal comma 8 dello stesso articolo: [i]Per condividere le finalità promozionali delle sagre, i comuni promuovono la collaborazione fra i soggetti organizzatori e le imprese del territorio interessato.[/i]
Siamo d'accordo per le sagre e per le feste paesane, ma oltre all’organizzazione delle sagre, si presentano anche situazioni diverse quali ad esempio manifestazioni culturali, concerti e rassegne musicali, ecc. tutti eventi a carattere temporaneo nelle quali solitamente è presente anche un'attività di somministrazione.
Normalmente in queste manifestazioni il soggetto organizzatore non svolge l'attività di somministrazione temporanea (costituita quanto meno da uno stand della birra, ma spesso anche da uno spazio ristorazione) ma affida questa a soggetti professionali terzi (birrerie locali, catering, associazioni che operano nel settore della ristorazione, ecc.) che non si configurano assolutamente come organizzatori dell'evento e pertanto in tali casi non è possibile parlare di un’organizzazione plurisoggettiva.
Per queste tipologie di eventi (tutte rientranti nell'elenco di cui al c.1 dell'art. 52 della Legge regionale) come può essere consentito lo svolgimento dell'attività di somministrazione temporanea da parte di soggetti diversi dagli organizzatori (come specificato al c. 3 del medesimo articolo)?
Un problema interpretativo è rappresentato anche dal fatto che a livello statale esiste una disciplina della somm.ne temporanea ma non vi si trova riferimento a questa limitazione e quindi non si può riscontrare né prassi né giurisprudenza. Provo a dare qualche spunto senza ragionarci troppo.
Proprio in relazione alla normativa statale si potrebbe anche pensare ad un approccio “duro” per quanto poco fattibile.
Secondo questo approccio la norma toscana non sarebbe del tutto applicabile perché l’art. 41 del d.lgs. n. 5/2012 (norma in materia di tutela della concorrenza) ha liberalizzato la fattispecie e lì non sono previste condizioni necessarie oltre a quella dei requisiti morali (il codice del terzo settore non prevede nemmeno i morali) e al fatto che ci deve essere un evento che la giustifica. Sulla stessa lunghezza d’onda la considerazione della modulistica standard di cui all’accordo della CU del 04/05/2017 – vedi modello n. 10: SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE. Tale modello non prevede la condizione posta dalla LR né la potrebbe prevedere.
Ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 126/2016 la PA deve pubblicare sul sito istituzionale i modelli standard e la richiesta di informazioni e documenti non corrispondenti a quelli pubblicati sul sito istituzionale costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi. Inoltre, sempre ai sensi del d.lgs. n. 126/2016.
Per quanto sostanzialmente le mie considerazioni non siano dicerto bislacche, formalmente parlando diventa difficile ignorare un preciso obbligo legale adottato successivamente al 2012 e al 2016.
Con altro ordine di idee si può notare dalla relazione di accompagnamento alla pdl che il legislatore regionale aveva previsto, nella fase embrionale della legge, un’altra sub-condizione afferente a quella di cui trattasi: [i]i proventi devono essere usati esclusivamente per fini statutari[/i]. Nella norma pubblicata non si rileva questa sub-condizione (anche perché nella legge non si trova un divieto di esercizio da parte di imprenditori: magari proprio un imprenditore vince una gara per realizzare un evento pubblico importante e questo svolge anche la somm.ne). Comunque, al di là di quanto appena affermato, la sub-condizione poi espunta ci permette meglio di comprendere la ratio della norma, come evidenziato già nel, primo post.
In base a tutto quanto affermato, un’amministrazione comunale potrebbe usare il comma 6 dell’art. 52 e dettagliare meglio l’applicabilità della condizione, magari anche richiamando quanto indicato al punto primo come aiuto motivazionale indiretto:quale [i]ratio[/i] oltre a quella meramente anti-concorrenziale che, di per sé, non è ammissibile? Butto là un paio di cose ma si potrebbe scrivere di più:
- quando l’attività è svolta da soggetti non imprenditoriali ai fini dell’autofinanziamento o, comunque, per fini statutari, la somm.ne non può essere affidata in gestione a terzi dato che deve restare in piedi un nesso fra fine e mezzo.
- quando la somm.ne è estranea all’evento (culturale/espositivo/trattenimento) e rappresenta solo un mero ristoro per coloro che assistono all’evento e che, altrimenti, sarebbero impossibilitati a reperire alimenti e bevande, allora tale attività può essere svolta anche da soggetto diverso dall’organizzatore. Il soggetto avrà cura di presentare SCIA per somm.ne dichiarando la disponibilità dei luoghi.
- quando l’evento è organizzato da un soggetto e la somm.ne è svolta da un altro soggetto in virtù di un accordo/contratto già in essere prima della presentazione della SCIA (c’è il concerto di Tizio e Tizio ha un contratto con Caio e Sempronio che lo seguono nella tournée in giro per l’Italia), allora Caio e Sempronio possono vendere gadget e somministrare.
Infine, terza considerazione, (magari da combinare con la seconda) si potrebbe andare a sindacare sul significato letterale della condizione regionale: [i]non può essere affidata in gestione[/i]. L’affidamento in gestione è una fattispecie che non può prescindere dall’elemento contrattuale: un affidante contrattualizza (magari si può discutere sulla forma contrattuale) qualcosa con un affidatario. Quindi in assenza di un contratto (vero o presunto) non si determina la fattispecie reale alla quale si applica il divieto legale. In altre parole, il proprietario (comune per il suolo pubblico o privato per latri luoghi) concede in uso delle aree affinché Tizio realizzi un evento e Caio realizzi la relativa somministrazione, senza che Tizio contrattualizzi o possa contrattualizzare l’affidamento in gestione a Caio della somm.ne.