Buongiorno
scrivo per avere chiarimenti in merito all'art. 7 comma 1 lettera d della legge 21/92.Art. 7 della legge 21/92.
Nello specifico:
1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1. (ndr. gli NCC).
Significa che oltre a quella di taxi o ncc non possono svolgere altra attività?
Possono avere ad esempio un noleggio di biciclette o un noleggio di auto/moto?
Grazie in anticipo.
Buongiorno
scrivo per avere chiarimenti in merito all'art. 7 comma 1 lettera d della legge 21/92.Art. 7 della legge 21/92.
Nello specifico:
1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1. (ndr. gli NCC).
Significa che oltre a quella di taxi o ncc non possono svolgere altra attività?
Possono avere ad esempio un noleggio di biciclette o un noleggio di auto/moto?
Grazie in anticipo.
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CONFERMIAMO, si tratta di una scelta drastica del legislatore (presente ad esempio anche nelle farmacie ed altre attività particolari) che non prevede deroghe
Buongiorno
vi chiedo ulteriori precisazioni:
Quindi mi impedirebbe anche solo di esser proprietario o comunque socio di altre attività anche se non fosse quella principale?
L' articolo parla anche di iscrizione all'albo delle imprese artigiane:
Qualora io fossi iscritto a questo albo le cose cambierebbero?
Saluti e grazie
In punta di diritto potresti avere ragione. Se vedi l'art. 7, comma 1, lett. a) non trovi la condizione dell'esclusività.
L'impresa può anche essere IMPRESA ARTIGIANA INDIVIDUALE “MISTA” (cioè impresa iscritta all’Albo delle imprese artigiane perché svolge in forma prevalente l’attività artigianale, che svolge in forma secondaria anche altra attività commerciale). In questo caso non ci sono dubbi sul fatto che l’impresa artigiana debba aprire, per la parte “commerciale” anche una posizione registro imprese per l’attività secondaria (iscrivendosi nella relativa sezione speciale del registro imprese). La ditta individuale artigiana “mista” ha una posizione di iscrizione al registro imprese (sezione speciale o ordinaria), una posizione di iscrizione all’Albo delle imprese artigiane ed è annotata nella sezione speciale del R.I.
Vedi qua: www.omniavis.it/web/forum/index.php?action=dlattach;topic=1231.0;attach=555
Quindi, finché non perdi la qualifica di impresa artigiana puoi esercitare anche altre attività