Ancora LIMITI all'ACCESSO CIVICO - sent. 25/3/2019
[color=red][b]TAR LOMBARDIA – MILANO, SEZ. I – sentenza 25 marzo 2019 n. 630[/b][/color]
2.1. Il sig. xxxx ha chiesto al Comune di Brugherio di accedere, in sostanza, ai “preventivi di spesa per i servizi di assistenza legale” per il recupero dell’evasione ed elusione tributaria richiamati nella determina dirigenziale n. 957/2017.
L’interessato ha inizialmente proposto l’istanza facendo generico riferimento all’accesso civico senza ulteriori specificazioni; successivamente, a fronte della prima risposta del Comune, di sostanziale diniego all’accesso, ha formulato istanza di riesame al Segretario generale del Comune, nella qualità di Responsabile del potere sostitutivo del Responsabile della Trasparenza, riconducendo la propria richiesta alla fattispecie di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, di accesso civico “generalizzato”.
2.2. L’istanza non è stata accolta in quanto, secondo l’Amministrazione comunale (in ciò avallata dall’interpretazione del Difensore civico regionale, cui il ricorrente si è rivolto dopo il secondo diniego del Comune), l’interessato, per ottenere copia dei preventivi di spesa in questione, deve presentare una richiesta motivata ai sensi dell’art. 22 della l. n. 241/1990, dimostrando di avere un interesse diretto, concreto e attuale “corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”.
2.3. L’Amministrazione, ad avviso del Collegio, ha operato correttamente.
Al riguardo, come efficacemente osservato dal Difensore civico regionale nella nota del 5 ottobre 2018, è sufficiente rilevare che:
– i preventivi oggetto di richiesta non sono allegati alla determinazione n. 957/2017, sicché non sono soggetti all’accesso civico semplice di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013;
– i preventivi de quibus, semmai, si sostanziano in documenti afferenti alla “procedura di affidamento ed esecuzione” dell’incarico affidato alla Cooperativa Sociale Fraternità, avente ad oggetto, tra l’altro, anche “il recupero dell’evasione ed elusione tributaria in materia di ICI ed IMU”, che, in quanto tali, sono sottoposti alla disciplina di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016;
– ne consegue che tali documenti, come affermato da un orientamento giurisprudenziale condiviso dal Collegio (T.A.R. Emilia Romagna – Parma, n. 197/2018), restano esclusi dall’accesso civico c.d. “generalizzato” di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013;
– i preventivi richiesti, quindi, potranno essere oggetto di richiesta di accesso documentale ai sensi della l. n. 241/1990.
2.4. In definitiva, il ricorso è infondato e va respinto.