Data: 2019-03-27 10:37:15

art.8 tulps in ristorante gestito da associazione

una associazione come attività secondaria vuole intestarsi  una autorizzazione per somministrazione alimenti (il locale è di sua proprietà) che poi vuol cedere subito dopo in gestione a terzi:

per l'intestazione della licenza iniziale(da parte dell'associazione) puo' essere nominato un rappresentante (art 8 tulps) oppure il titolare deve coincidere con il legale rappresentante dell'associzione stessa cioè con il presidente?

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Data: 2019-03-27 16:29:39

Re:art.8 tulps in ristorante gestito da associazione

Se la butti sul TULPS posso dirti che l’art. 8 prevede, prima di tutto, la “personalità” delle abilitazioni TULPS. L’abilitazione del pubblico esercizio è intestata a una persona fisica che, in caso di soggetto collettivo, deve avere la legale rappresentanza di quell’organismo (fin qua è un discorso generale che prescinde dal TULPS). Tale persona fisica, in qualità di legale rappresentante dell’organismo collettivo, se vuole, potrà nominare un rappresentante.

[b]Consiglio di Stato n. 1303/2017[/b]
[i]Anche quando un istituto di vigilanza sia organizzato in forma societaria, la licenza deve essere comunque intestata ad una persona fisica, la quale deve essere investita di poteri di rappresentanza organica della società stessa.[/i]

Quindi, aua volta che il legale rappresentante dell’associazione ha ottenuto il titolo personale di polizia in quanto rappresentante dell'organismo collettivo, può nominare un rappresentante, questa volta nell'accezione prevista dal TULPS.

[b]Puoi vedere anche il TAR Lecce n. 1902/2011[/b]
[i]Le autorizzazioni di pubblica sicurezza sono provvedimenti amministrativi caratterizzati dal principio di personalità.
L’art 8 del TULPS stabilisce, infatti, che “ le autorizzazioni di polizia sono personali; non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza , salvo i casi espressamente preveduti dalla legge”.
Il principio di personalità della licenza di p.s. costituisce senz’altro requisito essenziale del titolo autorizzativo.
L’ introduzione di siffatto principio nel panorama delle licenze di p.s. mira a realizzare un controllo efficace nei confronti del soggetto autorizzato, sul presupposto che lo stesso assuma in prima persona la responsabilità della piena conformità dell’attività esercitata rispetto all’atto di assenso rilasciato dall’autorità di p.s.
A tanto deve aggiungersi che il principio di personalità della licenza di p.s. tende a scongiurare il rischio di una non chiara individuazione dell’interlocutore principale dell’autorità di p.s. in un settore di attività che risponde pur sempre ad una logica di sorveglianza immediata nei confronti del privato per superiori esigenze di ordine pubblico.
Se questo è vero in linea di principio, deve pur tuttavia rilevarsi che lo stesso ordinamento di settore consente l’esercizio dell’attività assoggettata a licenza di pubblica sicurezza “ per mezzo di rappresentante” ( art 93 T.U.L.P.S. : Si può condurre l'esercizio per mezzo di rappresentante)
Il principio di personalità della licenza di p.s. ammette, pertanto, deroghe nei casi espressamente preveduti dalla legge.
Si osserva, in proposito, che il miglior adattamento dello schema della rappresentanza negoziale alla licenza di pubblica sicurezza appare quello della cd rappresentanza diretta, ossia di un modulo negoziale per effetto del quale il rappresentante esercita una attività non solo per conto del rappresentato, e cioè nel suo interesse, ma anche spendendo il suo nome.
Ed invero, malgrado la norma di cui all’art. 93 del TULPS non autorizzi una interpretazione restrittiva sul punto, sembra al Collegio doveroso sottolineare che solo l’impiego dello strumento della rappresentanza diretta può soddisfare quell’esigenza di chiara ed immediata demarcazione di ruoli, che potrebbe essere resa evanescente o più complicata in caso di rappresentanza indiretta.[/i]


La rappresentanza diretta è la fattispecie giuridica che si estrinseca nel compimento, da parte di un soggetto, di atti in nome e per conto del rappresentato, di modo che gli atti compiuti dal rappresentante producono effetti diretti sul rappresentato.

Ai sensi dell’art. 152 del Reg. TULPS, alle attività di somministrazione di alimenti e bevande continuano ad applicarsi gli artt. 8 e 93 del TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773):

Il Ministero delle Attività Produttive è intervenuto in materia, con la risoluzione 2565 e con la lettera circolare 2567 del 2006.
[i]In tali atti si afferma che non è da considerarsi obbligatoria "la presenza del titolare della licenza o del suo rappresentante, essendo, di prassi, consentite assenze temporanee per comuni esigenze. Nei periodi durante i quali sia "temporaneamente assente" il titolare può affidare la conduzione dell'attività a un preposto o dipendente; in tal caso rimane sempre responsabile delle violazioni di norme materialmente commesse dal dipendente.
Resta fermo che quando l'assenza si prolunghi per un periodo di tempo tale da assumere il carattere della stabilità, il titolare dovrà procedere alla nomina del rappresentante.
E’ ragionevole, quindi, ritenere che la pluralità di rappresentanze in capo ad uno stesso soggetto non sia genericamente inammissibile, sempre che in concreto lo stesso soggetto sia in grado di garantire l'osservanza delle prescrizioni di legge assumendosene la responsabilità.[/i]

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