Il personale della Polizia Locale di un Comando che presta servizio in regime di orario articolato in più turni di 36 ore settimanali, usufruisce, in base a contratto decentrato sottoscritto nel 2013, di un giorno di riposo compensativo ogni 36 giorni di lavoro ordinario effettivamente prestato.
La compensazione di cui sopra veniva applicata stante la disciplina prevista dall’articolo 22 del CCNL del 24.04.1999 che prevedeva che il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, ai sensi dell’art 17 comma 4 lettera c del CCNL 06/07/1995, deve prestare la propria attività lavorativa per 35 ore settimanali e non 36.
Si chiede se, con l’entrata in vigore del nuovo CCNL funzioni Enti locali del 21/05/2018, ed in assenza di un nuovo contratto decentrato, tale istituto ovvero la previsione di un giorno compensativo per le 36 ore settimanalmente prestate anziché le 35 ore è ancora dovuto oppure no.
Grazie.