Data: 2019-03-27 09:01:51

Concessioni demaniali marittime - Circolare TOSCANA su applicazione L. 145/2018

DELIBERAZIONE 18 marzo 2019, n. 346

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Concessioni demaniali marittime. Adempimenti procedurali conseguenti all’applicazione della legge 30 dicembre 2018, n. 145.


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[b]Oggetto: Concessioni demaniali marittime. Adempimenti procedurali conseguenti all’applicazione
della legge 30 dicembre 2018, n.145.[/b]

Con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, articolo 1 commi da 675 a 685,
sono state introdotte nuove disposizioni in materia di demanio marittimo.
Tra le diverse disposizioni, concernenti criteri ed indirizzi inerenti le procedure per il
rilascio delle concessioni demaniali, si pone l’attenzione su quelle (commi 682, 683 e 684) che
stabiliscono la rideterminazione della durata pari a 15 anni a decorrere dal 1 gennaio 2019 - quindi
fino al 1 gennaio 2034 - di tutte le tipologie di concessioni del demanio marittimo disciplinate
dall’art. 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494, che comprende quindi anche le concessioni per finalità turistico ricreative,
ma non comprende la nautica da diporto, come individuata dal d.p.r. 509/1997, che non è
espressamente richiamata nell’articolo 01 citato.
La finalità della presente è di fornire indicazioni agli enti gestori riguardo agli adempimenti
da porre in essere in ossequio alle disposizioni della legge statale, considerato che, come peraltro
avvenuto nei precedenti provvedimenti normativi in cui si disponeva la proroga di concessioni
demaniali, la legge non reca indicazioni o prescrizioni sulle procedure alle quali gli enti gestori si
devono attenere per concretizzare la nuova durata dei titoli.
Resta fermo che la rideterminazione della durata discende direttamente dalla legge, per cui
le indicazioni che si forniscono alle Amministrazioni competenti sono esclusivamente funzionali
all’individuazione della procedura per la formalizzazione di un diritto acquisito dal concessionario
direttamente in base alla legge.
[color=red][b]Si ritiene opportuno che il Comune notifichi al concessionario la nuova durata della
concessione “ai sensi dei commi 682 e segg. dell’art.1 della legge 30 dicembre 2018, n.145”
determinando il ricalcolo del valore della concessione con riferimento alla nuova scadenza al 1
gennaio 2034 e di conseguenza l’importo dovuto all’Erario per l’imposta di registro, ed invitando il
concessionario ad effettuare il pagamento entro 20 giorni dalla notifica.[/b][/color]
Il concessionario manifesterà la volontà di formalizzare la rideterminazione di durata
pagando l’imposta di registro e comunicando al Comune l’opzione per la formalizzazione,
scegliendo tra:
- la semplice annotazione della nuova durata sul titolo concessorio;
- un atto ricognitivo, costituente atto aggiuntivo al titolo concessorio.
Si rappresenta la necessità che le procedure per la formalizzazione della rideterminazione
della durata siano attivate e concluse in tempi ragionevoli, in modo che gli operatori siano in
possesso delle necessarie formalità [b]prima dell’apertura della stagione balneare.[/b]

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