Buonasera, chi gestisce un albergo e intende offrire come servizi complementari la ristorazione al pubblico e la vendita al pubblico deve comunque presentare la scia ai sensi della L.r 86/2016 non è compresa nella scia di albergo vero? il discrimine è se le stesse attività sono riservate agli ospiti invece non serve la Scia e neppure il requisito professionale?. Mentre per il centro estetico che sia aperto al pubblico o solo agli ospiti la scia e il requisito serve comunque, salvo che non si rientri nell'ipotesi di cui al comma 2 ter dell'art.18?
grazie.
Sei ermetica ma corretta 😊
Ad uso dei lettori del forum aggiungo qualche dettaglio.
Con la LR 86/2016 è stata data la possibilità agli alberghi e ad altre tipologie di esercitare la somministrazione e la vendita al dettaglio nei limiti dell’esercizio di vicinato ai [b]NON alloggiati[/b]. Prima le due cose non erano proibite ma è chiaro che occorreva una normale procedura di avvio ai fini dell’esercizio congiunto di attività diverse (quindi senza sconti su destinazione d’uso edilizia e urbanistica, ecc.)
All’alba della riforma affermai che la nuova somm.ne appariva come un’ulteriore tipologia del vecchio art. 48 della LR 28/05, dove trovava già luogo la somm.ne esercitata negli stabilimenti balneari.
Con la LR 62/2018 la cosa è stata sancita in modo esplicito. All’art. 53 (corrispondente del vecchio art. 48) possiamo trovare la new entry: [i]alberghi con ristorante[/i]. Quindi è chiaro che occorrono i requisiti morali e professionali per la somm.ne ma non anche il possesso di quelli urbanistici/edilizi/qualitativi. Ai sensi dello stesso art. 53 occorre un’ulteriore SCIA. Lo stesso dicasi per il commercio al dettaglio, le considerazioni sono le stesse a prescindere.
Sull’estetica confermo.
Anche se la norma non è così precisa si può evincere:
-dalla disposizione che hai citato, ricavando in senso alternativo (al di fuori delle condizioni qui previste): [i]La messa a disposizione di saune, bagni turchi e bagni a vapore, ad uso esclusivo degli ospiti, non è subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, né alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), salvo il possesso dei requisiti igienico sanitari dei locali. [omissis][/i]
- dalla giurisprudenza, anche per cassazione
- dall’art. 1, comma 3 del DPGR 47R/2007 che recita: 3.
[i]Nel caso in cui le attività di estetica e di tatuaggio e piercing siano svolte in alberghi e palestre:
a) si applicano i requisiti strutturali, gestionali ed igienico-sanitari stabiliti dal presente regolamento e dai regolamenti comunali;
b) ai titolari delle strutture, se non operatori, non è richiesto il possesso dei requisiti formativi previsti dal presente regolamento.[/i]
che l’attività è sempre sottoposta a “normale” SCIA eccetto nel caso previsto che pare una deroga precisa da leggere in senso tassativo. Se è l’albergatore a presentare la SCIA (quindi al di fuori dell’ipotesi dell’esercizio congiunto di soggetti diversi), questo non deve avere i requisiti, lì avrà il RT e gli altri dipendenti addetti all’attività.